Condomini e contabilizzazione del calore

Condomini e contabilizzazione del calore – Novità

valvole-termostatiche

Il 16 dicembre 2015 la Commissione Industria, commercio, turismo del Senato ha dato parere favorevole con osservazioni, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Il decreto sopracitato si è reso necessario a causa dall’ennesima procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia. Secondo quanto rilevato da Bruxelles, infatti, il nostro Paese non ha recepito completamente nel suo ordinamento giuridico la direttiva 2012/27/Ue sull’efficienza energetica.
Tra le lacune rilevate ve ne sono alcune estremamente importanti, in quanto riguardano direttamente la contabilizzazione del calore e, di conseguenza, migliaia e migliaia di condomini sparsi per tutto lo stivale. Vediamo quindi quali sono le proposte avanzate.

La Commissione vorrebbe proporre delle indicazioni che dovrebbero stabilire la corretta suddivisione delle spese nei condomini, dicendo che  i costi debbano essere ripartiti tra gli utenti finali per una quota di almeno il 50 per cento, e fino ad un massimo del 70 per cento, sulla base del consumo rilevato; che in edifici alimentati da gasolio o gas e nei quali i tubi di distribuzione esterni siano prevalentemente coibentati, i costi per l’esercizio del riscaldamento debbano essere ripartiti tra gli utenti finali con una percentuale del 70 per cento del totale dei consumi rilevati; che il condominio possa scegliere percentuali diverse da quelle indicate con una delibera dell’assemblea basata su di una relazione tecnica giustificativa; che in edifici dove le tubazioni di distribuzione del calore non siano prevalentemente isolate e dove, di conseguenza, una parte rilevante di calore del consumo non possa essere rilevata, il consumo relativo di calore degli utenti finali possa essere determinato secondo le regole della tecnica, considerando il consumo così determinato per ciascun utente nel conteggio come “calore rilevato”; che i costi rimanenti (costi fissi) possano essere ripartiti secondo i millesimi riscaldamento, metri quadri o metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate.

Tale proposta ha sollevato non poche polemiche poiché alterare la ripartizione fra consumi volontari (prelievo effettivo di calore da parte degli utenti) e dispersioni delle reti di distribuzione è contrario al principio di fatturazione in base ai consumi effettivi; infatti a seconda che si ecceda in un senso o nell’altro, questo sistema  fa pagare nuovamente a millesimi o attribuisce iniquamente ai singoli i consumi collettivi. Non è quindi un parametro che è possibile ed utile sottoporre a limite, vista anche la sua variabilità in dipendenza della tipologia di impianto e dell’utilizzo stesso dell’edificio.

In parole povere il decreto 102/2014,stabilisce che tutti i condomini dotati di impianto di riscaldamento centralizzato debbano provvedere all’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore individuale e di valvole termostatiche sui singoli radiatori.

Quando l’adeguamento sarà completato, ogni singolo proprietario o semplice inquilino potrà misurare direttamente i consumi della sua utenza, regolando autonomamente la temperatura del proprio appartamento.

La grande novità che tale norma vorrebbe apportare, infatti, è rappresentata dal fatto che nei condomini dotati di impianto di riscaldamento centralizzato la suddivisione delle spese non sarà effettuata tramite una semplice divisione in millesimi, ma piuttosto sulla base di quanto ogni singolo proprietario o inquilino ha effettivamente consumato, senza trascurare eventuali costi per interventi di manutenzione.

Per i condomini che non adempiranno a questa nuova norma le sanzioni sono salate, e spaziano da 500 euro a 2.500 euro.