Regolamento Regione Toscana n. 25/R del 03/03/2015
Regolamento Regione Toscana n. 25/R del 03/03/2015
Si tratta di un regolamento dove vengono elencate le varie disposizioni in materia di energia: quindi esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici.
In particolare vi è un aggiornamento sui casi e sulle modalità di controllo di efficienza energetica.
Le disposizioni di tale regolamento approfondiscono la definizione di locale adibito alla permanenza di persone, vale a dire lo spazio coperto e delimitato da ogni lato da pareti di qualsiasi materiale; fanno parte del locale anche le verande chiuse o vani tecnici, direttamente comunicanti con lo stesso.
Gli impianti disattivati, mai attivati o non collegati alla rete di distribuzione di energia o a serbatoi di combustibili, sono esentati dal rispetto delle seguenti disposizioni, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi.
Nella categoria impianti termici vengono indicati gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, nonché di preparazione dell’acqua calda sanitaria; fanno eccezione a questa categoria i cosiddetti scaldabagni.
I controlli dell’efficienza energetica degli impianti termici vengono effettuati:
- Alla prima accensione a cura dell’installatore;
- In caso di sostituzione di alcuni pezzi, quali il generatore di calore;
- Interventi particolari che possono modificare l’efficienza energetica.
I controlli di efficienza energetica successivi da quelli sopra citati, saranno effettuati secondo le periodicità aggiornate nella seguente tabella:
Tipologia di impianto | Alimentazione | Potenza termica utile nominale [kW] | Anno civile entro il quale si deve svolgere il controllo di efficienza energetica |
Impianti con generatore di calore a fiamma | Generatori alimentati a combustibile liquido o solido | 10 < P ≤ 100 | 2° anno |
P > 100 | 1° anno | ||
Generatori alimentati a gas, metano o GPL | 10 < P ≤ 100 | - 2° se installati all’interno di locali adibiti alla permanenza di persone o se in esercizio da più di 8 anni |
- 4° per gli altriP > 1002° anno
Inoltre, vengono fatte ispezioni dall’autorità competente (Publies, Publicontrolli, Agenzia Fiorentina per l’Energia, etc.) con metodo a campione per tutti gli impianti per i quali siano pervenuti i rapporti di controllo. Oltre alle normali verifiche, l’ispezione comprende una valutazione dell’efficienza energetica del generatore e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto. In caso di ripetuta mancanza dell’ispezione o di rifiuto da parte del responsabile dell’impianto, il tecnico incaricato ne dà comunicazione all’autorità competente per l’applicazione della sanzione amministrativa, compresa tra €500 ed €3.000 (d.lgs. 192/2005 art. 15 comma 5), con eventuale sospensione della fornitura di gas naturale.
Gaia V.