Condomini e contabilizzazione del calore – Novità
Il 16 dicembre 2015 la Commissione Industria, commercio, turismo del Senato ha dato parere favorevole con osservazioni, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
Il decreto sopracitato si è reso necessario a causa dall’ennesima procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia. Secondo quanto rilevato da Bruxelles, infatti, il nostro Paese non ha recepito completamente nel suo ordinamento giuridico la direttiva 2012/27/Ue sull’efficienza energetica.
Tra le lacune rilevate ve ne sono alcune estremamente importanti, in quanto riguardano direttamente la contabilizzazione del calore e, di conseguenza, migliaia e migliaia di condomini sparsi per tutto lo stivale. Vediamo quindi quali sono le proposte avanzate.
La Commissione vorrebbe proporre delle indicazioni che dovrebbero stabilire la corretta suddivisione delle spese nei condomini, dicendo che i costi debbano essere ripartiti tra gli utenti finali per una quota di almeno il 50 per cento, e fino ad un massimo del 70 per cento, sulla base del consumo rilevato; che in edifici alimentati da gasolio o gas e nei quali i tubi di distribuzione esterni siano prevalentemente coibentati, i costi per l’esercizio del riscaldamento debbano essere ripartiti tra gli utenti finali con una percentuale del 70 per cento del totale dei consumi rilevati; che il condominio possa scegliere percentuali diverse da quelle indicate con una delibera dell’assemblea basata su di una relazione tecnica giustificativa; che in edifici dove le tubazioni di distribuzione del calore non siano prevalentemente isolate e dove, di conseguenza, una parte rilevante di calore del consumo non possa essere rilevata, il consumo relativo di calore degli utenti finali possa essere determinato secondo le regole della tecnica, considerando il consumo così determinato per ciascun utente nel conteggio come “calore rilevato”; che i costi rimanenti (costi fissi) possano essere ripartiti secondo i millesimi riscaldamento, metri quadri o metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate.
Tale proposta ha sollevato non poche polemiche poiché alterare la ripartizione fra consumi volontari (prelievo effettivo di calore da parte degli utenti) e dispersioni delle reti di distribuzione è contrario al principio di fatturazione in base ai consumi effettivi; infatti a seconda che si ecceda in un senso o nell’altro, questo sistema fa pagare nuovamente a millesimi o attribuisce iniquamente ai singoli i consumi collettivi. Non è quindi un parametro che è possibile ed utile sottoporre a limite, vista anche la sua variabilità in dipendenza della tipologia di impianto e dell’utilizzo stesso dell’edificio.
In parole povere il decreto 102/2014,stabilisce che tutti i condomini dotati di impianto di riscaldamento centralizzato debbano provvedere all’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore individuale e di valvole termostatiche sui singoli radiatori.
Quando l’adeguamento sarà completato, ogni singolo proprietario o semplice inquilino potrà misurare direttamente i consumi della sua utenza, regolando autonomamente la temperatura del proprio appartamento.
La grande novità che tale norma vorrebbe apportare, infatti, è rappresentata dal fatto che nei condomini dotati di impianto di riscaldamento centralizzato la suddivisione delle spese non sarà effettuata tramite una semplice divisione in millesimi, ma piuttosto sulla base di quanto ogni singolo proprietario o inquilino ha effettivamente consumato, senza trascurare eventuali costi per interventi di manutenzione.
Per i condomini che non adempiranno a questa nuova norma le sanzioni sono salate, e spaziano da 500 euro a 2.500 euro.
2016 –
OGNI QUANTO ESEGUIRE MANUTENZIONI, PROVE FUMI E CERTIFICAZIONI?
Il recente cambio della normativa ha suscitato molti dubbi e confusione su quali siano le operazioni e gli adempimenti necessari ed obbligatori da effettuare sulle caldaiette domestiche, alimentati in gran parte da stampa e media che ci informano cercando gli slogan più sensazionalistici.
La confusione deriva spesso dalla mancata distinzione tra quelli che sono gli obblighi imposti dalla legge riguardo al controllo dei rendimenti degli impianti e quella che è la normale manutenzione e cura dell’apparecchio, operazioni che spesso si sovrappongono.
Le domande più frequenti?
- Ogni quanto dobbiamo eseguire le manutenzioni e la prova dei fumi sul nostro impianto termico?
- Sono obbligato a fare la manutenzione anche se non è l’anno di certificazione del rendimento dell’impianto?
- Posso fare la sola certificazione dell’impianto senza la manutenzione?
Prima di dare delle risposte è necessario chiarire che “manutenzione”, ”prova dei fumi” e “controllo di efficienza energetica” dell’impianto sono cose ben distinte, sia pure interconnesse. La periodicità della manutenzione è stabilita dal produttore dell’impianto termico. Nella stessa occasione, si può anche far eseguire una prova dei fumi e sempre nella stessa occasione, se è l’anno di certificazione, si procede ad autocertificare l’impianto.
Con il termine MANUTENZIONE si intendono tutte quelle operazioni ordinarie che si eseguono su un impianto per verificare se questo risponde alle norme di sicurezza, per mantenerlo in buono stato e per garantire la sua efficienza nel tempo. La maggior parte delle operazioni di manutenzione si concentrano sul generatore di calore, anche se non dovrebbero essere dimenticate quelle sulle rimanenti parti dell’impianto (come ad es. il sistema di adduzione del gas, i collettori solari se presenti, i dispositivi di sicurezza antincendio, ecc.).
Una corretta manutenzione di una caldaia domestica dovrebbe:
- Verificare la rispondenza del locale dove è installato il generatore alla normativa;
- Effettuare il controllo visivo dello stato di conservazione del camino o del canale da fumo;
- Rimuovere il bruciatore dal corpo caldaia;
- Effettuare la pulizia scrupolosa dello scambiatore tramite la rimozione di tutte le incrostazioni anche all’interno delle varie parti;
- Effettuare la pulizia e rimontaggio del bruciatore;
- Effettuare la pulizia interna ed esterna della caldaia da polvere e corpi estranei;
- Controllare la pressione dei vasi d’espansione ed eventualmente ripristino della corretta pressione di precarica;
- Verificare la durezza dell’acqua e della presenza (se necessario) del sistema di trattamento dell’acqua calda sanitaria e di quella del circuito di riscaldamento;
- Compilare e sottoscrivere il rapporto di controllo di efficienza energetica (allegato tipo 1 o ex allegato G) segnando eventuali osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni.
Da sottolineare che, come ribadito anche dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, il rapporto di controllo di efficienza energetica (allegato tipo 1, ex allegato G), a discapito della sua denominazione che richiama fortemente il controllo di efficienza energetica, va compilato sempre alla fine delle operazioni di manutenzione anche quando il controllo di efficienza energetica non è stato eseguito. In questo caso il manutentore lascerà in bianco gli spazi riservati ai risultati del controllo strumentale.
Tutte queste operazioni hanno bisogno di minimo tre quarti d’ora per gli impianti domestici e può superare l’ora in caso di impianti più complessi.
Manutenzioni eseguite in tempi più ristretti equivalgono a scarsa qualità dell’intervento o imperizia del manutentore che è passibile di sanzione secondo quanto previsto dal D.P.R. 74/2013.
Lo stesso Decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013 demanda all’impresa installatrice (l’idraulico) il compito di fornire precise indicazioni tecniche sulla periodicità e prescrizioni per eseguire la manutenzione all’impianto (la stessa indicazione viene ripresa in sede di Regolamento della Regione Toscana n. 25/R art. 8).
Visto che per gli impianti domestici tali indicazioni non sono normalmente fornite dall’idraulico che ha installato la caldaia, la normativa, in questi casi, prevede di seguire le prescrizioni elaborate dal fabbricante dell’apparecchio.
Infatti ogni apparecchio che si acquista (la caldaia in questo caso, ma vale ad esempio per qualsiasi altro elettrodomestico) è corredato da un libretto d’uso e manutenzione comunemente detto “libretto di istruzioni” dove sono specificate le operazioni da eseguire per la manutenzione e la relativa periodicità di effettuazione. Pertanto l’attività di programmazione temporale della manutenzione è demandata al costruttore.
Oltre alla periodicità, al costruttore la normativa demanda anche l’individuazione delle operazioni da svolgere sull’apparecchio da lui prodotto. La scelta del legislatore è motivata dal fatto che ogni apparecchio è caratterizzato da proprie peculiarità e solo il fabbricante può conoscerne i limiti e le caratteristiche del prodotto che ha immesso sul mercato.
Dunque la norma non “prescrive” alcuna periodicità per la manutenzione, ma quest’ultima deve essere effettuata secondo quanto prescritto nel libretto d’uso e manutenzione che viene fornito obbligatoriamente, come prescritto dalla legge, nel momento in cui esce dalla fabbrica.
Per PROVA DEI FUMI si intende la misurazione dei parametri di combustione tramite apposita strumentazione e la determinazione del rendimento dell’apparecchio.
Di fatto è un controllo abbastanza veloce che si esegue a fine manutenzione e assicura la regolare funzionalità dell’apparecchio a salvaguardia della sicurezza degli abitanti dei locali riscaldati e del risparmio di combustibile.
Infine il CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA. Per il DPR 74/2013 questo controllo riguarda il generatore (la caldaia), la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati; e la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.
Dunque per effettuare il controllo di efficienza energetica devono essere svolte tutte le operazioni previste nella manutenzione, allargando il controllo anche ai sistemi di trattamento dell’acqua se ci sono (addolcitori) e ai sistemi di regolazione della temperatura (i termostati ambiente); a ciò si aggiunge la prova dei fumi dalla quale si rileva il rendimento della caldaia.
Il rendimento deve soddisfare quanto previsto nell’Allegato B del Decreto del Presidente della Repubblica n.74 del 2013, mentre il parametro di combustione relativo al monossido di carbonio (CO) deve essere inferiore a 1000 ppm (parti per milione), secondo quanto prescritto dalla norma UNI 10389.
Per il controllo di efficienza energetica il DPR 74/2013 impone, per le caldaie a gas domestiche, una cadenza MINIMA quadriennale, cadenza che viene limitata ai soli generatori con meno di 8 anni di vita (dalla data di prima accensione) e che si trovano all’esterno (quindi sul balcone NON VERANDATO). Dunque il controllo di efficienza energetica non necessariamente segue la periodicità prevista per le manutenzioni.
L’allegato A del DPR 74/2013 riporta infatti:
Tipologia Impianto |
Alimentazione |
Potenza termica (kW) |
Cadenza controlli di efficienza energetica (anni) |
Impianti con generatore di calore a fiamma |
Generatori alimentati a combustibile liquida o solido (es.gasolio) |
10<P<100 |
2 |
P>=100 |
1 |
||
Generatori alimentati a gas, metano o GPL |
10<P<100 |
4 (se con meno di 8 anni di età e se posta in esterno) |
|
P>=100 |
2 (se con più di 8 anni di età e poste in esterno o poste all’interno di un locale abitato) |
Per fare un esempio concreto, supponiamo di avere installato quest’anno (2016) una nuova caldaia domestica con potenza nominale pari a 24 kW (come la quasi totalità delle caldaie presenti nelle nostre abitazioni); La caldaia è posta sul terrazzo non chiuso da alcuna veranda; Dal libretto di uso e manutenzione del fabbricante abbiamo un’indicazione sulla periodicità delle manutenzioni con cadenza annuale.
In questo caso con l’intervento di prima accensione vengono eseguite tutte le prove previste per la certificazione del rendimento di efficienza energetica ed il manutentore provvederà alla trasmissione della documentazione e l’aggiornamento del catasto termico; il 2016 diventa così l’anno 0 in cui la caldaia viene certificata presso l’ente deputato (PubliEs, Publicontrolli, Agenzia Fiorentina per l’Energia, Smit, etc).
Nel 2017, 2018 e 2019, rispettivamente 1°, 2°e 3°anno di “vita” della caldaia, verrà eseguita la sola manutenzione come richiesto dal libretto di uso e manutenzione.
Nel 2020, 4° anno di vita della caldaia, verrà effettuata sia la manutenzione che la certificazione del rendimento energetico.
Nel 2021, 2022 e 2023, 5°,6°e 7° anno, di nuovo si effettuerà la sola manutenzione.
Nel 2024, 8° anno, si effettuerà la manutenzione e la certificazione, ma da questo anno in avanti la cadenza della certificazione non sarà più quadriennale, ma diventerà biennale.
Così, nel 2025 effettuerà la sola manutenzione, ma nel 2026 sarà sottoposto sia a manutenzione che a certificazione. E così a seguire.
Se la caldaietta dell’esempio fosse stata installata all’interno dell’abitazione, o se il terrazzo fosse stato verandato, già dal 2018 sarebbe stato obbligatorio effettuare anche il controllo di efficienza energetica.
Per tutte le caldaie che già nel 2016 hanno superato gli otto anni di vita, benché siano poste in esterno dell’abitazione, la frequenza della certificazione del rendimento energetico sarà biennale.
In conclusione, in risposta alla domanda “ogni quanto dobbiamo eseguire le manutenzioni e la prova dei fumi sul nostro impianto termico?” possiamo dire che la periodicità viene indicata per la manutenzione dal costruttore della caldaia nel libretto di uso e manutenzione, mentre per la prova dei fumi dalla tipologia di intervento che si effettua sulla caldaia e dall’eventuale concomitanza con l’anno di certificazione.
“Sono obbligato a fare la manutenzione anche se non è l’anno di certificazione del rendimento dell’impianto?” Non sussiste alcun obbligo normativo cogente che impone di eseguire la manutenzione, semplicemente la normativa riferisce di eseguirla con la tempistica indicata dal fabbricante della caldaia. A tal proposito potrebbe essere utile fare un paragone con la manutenzione e la revisione delle automobili. La legge richiede che si effettui la revisione dell’auto entro 4 anni dall’immatricolazione e poi successivamente ogni due anni, il tutto con lo scopo di mantenere in stato di massima efficienza i veicoli per garantire la sicurezza e contenere rumore ed inquinamento. Normalmente però non si aspettano 4 o 2 anni prima di verificare il livello dell’olio, controllare la pressione delle gomme o lo stato dei freni, tutte operazioni di manutenzione ordinaria, specie se l’auto viene usata quotidianamente.
Infine, “posso fare la sola certificazione dell’impianto senza la manutenzione?” da quanto detto sopra, le operazioni e i controlli che vengono richieste per effettuare la certificazione comprendono interamente le operazioni di manutenzione, diventa quindi impossibile certificare un impianto senza effettuare la manutenzione.
Per approfondire
Regolamento Regione Toscana n. 25/R del 03/03/2015
Si tratta di un regolamento dove vengono elencate le varie disposizioni in materia di energia: quindi esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici.
In particolare vi è un aggiornamento sui casi e sulle modalità di controllo di efficienza energetica.
Le disposizioni di tale regolamento approfondiscono la definizione di locale adibito alla permanenza di persone, vale a dire lo spazio coperto e delimitato da ogni lato da pareti di qualsiasi materiale; fanno parte del locale anche le verande chiuse o vani tecnici, direttamente comunicanti con lo stesso.
Gli impianti disattivati, mai attivati o non collegati alla rete di distribuzione di energia o a serbatoi di combustibili, sono esentati dal rispetto delle seguenti disposizioni, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi.
Nella categoria impianti termici vengono indicati gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, nonché di preparazione dell’acqua calda sanitaria; fanno eccezione a questa categoria i cosiddetti scaldabagni.
I controlli dell’efficienza energetica degli impianti termici vengono effettuati:
- Alla prima accensione a cura dell’installatore;
- In caso di sostituzione di alcuni pezzi, quali il generatore di calore;
- Interventi particolari che possono modificare l’efficienza energetica.
I controlli di efficienza energetica successivi da quelli sopra citati, saranno effettuati secondo le periodicità aggiornate nella seguente tabella:
Tipologia di impianto | Alimentazione | Potenza termica utile nominale [kW] | Anno civile entro il quale si deve svolgere il controllo di efficienza energetica |
Impianti con generatore di calore a fiamma | Generatori alimentati a combustibile liquido o solido | 10 < P ≤ 100 | 2° anno |
P > 100 | 1° anno | ||
Generatori alimentati a gas, metano o GPL | 10 < P ≤ 100 | - 2° se installati all’interno di locali adibiti alla permanenza di persone o se in esercizio da più di 8 anni |
- 4° per gli altriP > 1002° anno
Inoltre, vengono fatte ispezioni dall’autorità competente (Publies, Publicontrolli, Agenzia Fiorentina per l’Energia, etc.) con metodo a campione per tutti gli impianti per i quali siano pervenuti i rapporti di controllo. Oltre alle normali verifiche, l’ispezione comprende una valutazione dell’efficienza energetica del generatore e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto. In caso di ripetuta mancanza dell’ispezione o di rifiuto da parte del responsabile dell’impianto, il tecnico incaricato ne dà comunicazione all’autorità competente per l’applicazione della sanzione amministrativa, compresa tra €500 ed €3.000 (d.lgs. 192/2005 art. 15 comma 5), con eventuale sospensione della fornitura di gas naturale.
Gaia V.
Normativa Ecodesign
Quali sono le novità per le caldaie
Nelle ultime settimane si leggono e si sentono più o meno confuse sia sulla stampa che online.
La domanda ricorrente è “cosa succede dal 26 settembre con l’introduzione delle nuove direttive ErP e ELD?
Cerchiamo allora di dare fare il punto su cosa cambia, tenendo conto che un’approfondimento serio dell’argomento richiederebbe un incontro tecnico di qualche ora.
I due nuovi regolamenti europei impongono ai costruttori di fabbricare generatori sempre più performanti e una nuova marcatura più dettagliata sia dei singoli generatori che dei sistemi composti da generatori-termoregolazione-fonti rinnovabili.
Dal 1° agosto le caldaie sono prodotte con circolatori a basso consumo le cui caratteristiche impongono:
- Il lavaggio accurato dell’impianto
Il controllo della qualità e dell’acidità dell’acqua
L’eventuale inserimento di un filtro ciclonico o defangatore
Il rischio è infatti che, negli impianti con tubazioni più vetuste, la pompa raccolga eventuali residui e si blocchi in breve tempo.
Dal 26 settembre è cessata la produzione di caldaie di tipo C tradizionali, ovvero le caldaie a tiraggio forzato tradizionali, e rimarranno solo le caldaie
- a condensazione
- a camera aperta per le sostituzioni
Malgrado ciò gli apparecchi che erano già stati immessi sul mercato al 26 settembre (ma non erano marcati ErP, potranno essere comunque acquistati ed installati fino ad esaurimento.
Avendo cessato la produzione delle caldaie di tipo C tradizionali è stato stimato l’esaurimento delle scorte dai grossisti entro 18 mesi.
Occorre quindi fare attenzione nel caso di sostituzione di tali generatori su canne collettive nei condomini.
In mancanza di caldaia similare sarà obbligatorio installare una caldaia a condensazione che però non può essere collegata sulla stessa canna .
La soluzione non può che essere lo scarico a parete o lo scarico a tetto con una nuova canna fumaria (sempre secondo i dettami della UNI 7129-3).
Nel caso dello scarico a parete è cautelativo verificare l’orientamento dell’amministratore e dei condomini onde evitare conflitti più o meno pretestuosi.
Ad esempio si ricorda che una sentenza della Cassazione impone lo scarico a tetto qualora il vicino dimostri che i fumi (sia pur vapore acqueo) di uno scarico a parete, installato a norma, entrano dalle sue finestre.
Detto questo, la nuova normativa prevede che tutti i nuovi generatori siano accompagnati da una nuova targa che ne dichiara ad esempio l’efficienza stagionale, la capacità d’erogazione di ACS, l’emissione acustica, etc.
In aggiunta per ogni insieme composto da caldaia + termoregolazione o caldaia e generatore solare o secondo generatore (pompa di calore), l’installatore dovrà calcolare l’efficienza stagionale complessiva e compilare un targa d’insieme che può essere allegata al libretto d’impianto.
Questa targa d’insieme sarà obbligatoria solo nel caso i componenti siano tutti marcati ErP (abbiano le relative informazioni) e, comunque, nel caso di acquisti di pacchetti completi monomarca tale targa è resa disponibile dal rivenditore o dal costruttore.
Per concludere, avremo un ulteriore spostamento verso generatori più performanti come caldaie a condensazione e pompe di calore, ma l’etichettatura nasce per il consumatore finale, a cui vengono forniti dati veritieri e comparabili, per fare scelte sempre più selettive.
Vedi anche www.hermann-saunierduval.it
DAL 1° GIUGNO 2014 CAMBIA LA NORMATIVA SUGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
DPR 74/2013 E D.M. 10 febbraio 2014
Aggiornamento delle disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici
cosa cambia per l’utente
Il vecchio libretto della caldaia viene sostituito dal LIBRETTO DI IMPIANTO che, oltre a riportare i dati relativi della caldaia, riporta quelli relativi ai climatizzatori e ad altri impianti e componenti di impianto presenti nell’abitazione o ufficio o azienda (vengono inclusi tutti gli impianti con potenza maggiore di 5 kW).
Così la nuova normativa include tipologie di impianti precedentemente escluse, come gli apparecchi a biomassa installati in modo fisso e gli impianti per la climatizzazione estiva di potenza superiore a 12 kW.
I vecchi documenti (Libretto della caldaia o Libretto di Centrale) dovranno essere conservati insieme al nuovo LIBRETTO DI IMPIANTO.
Il libretto viene compilato per la prima volta dall’installatore, ma se l’impianto è già esistente spetta al Responsabile dell’impianto procurarsi il libretto e compilarlo.
Al momento in cui il manutentore verrà ad eseguire una qualsiasi operazione il libretto gli dovrà essere consegnato per l’aggiornamento.
chi deve compilare cosa:
A cura del Responsabile che la firma | Scheda | 1 |
Installatore | Schede | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Responsabile (con firma 3° Responsabile) | Scheda | 3 |
Manutentore | Schede | 11, 12 |
Ispettore | Scheda | 13 |
Responsabile o eventuale 3° Responsabile | Scheda | 14 |
Sanzioni per inadempienze
I controlli verranno sempre eseguiti dall’Ente controllore (PubliES, Publicontrolli, Agenzia Fiorentina per l’Energia, etc.) e le inadempienze rispetto agl’obblighi di legge potranno essere sanzionati secondo il D. Lgs. 192/2005 o da altre disposizioni della Regione.
Tali sanzioni possono andare da un minimo di 500 ad un massimo di 3.000 € a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio e terzo responsabile.
Anche il manutentore o l’installatore potrà essere sottoposto a sanzione da 1.000 a 6.000 € per inadempienze rispetto alla compilazione e rilascio della documentazione di legge.
NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE – COSA CAMBIA DAL 1° GIUGNO
Con Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato i nuovi modelli di libretto di impianto per la climatizzazione ed i nuovi rapporti di efficienza energetica, così come previsto dall’art.7, comma 6, del D.P.R. 74/2013.
A partire dalla data del 1 giugno 2014, pertanto, tutti gli impianti termici dovranno essere muniti dei nuovi modelli di libretto di impianto per la climatizzazione, conformi all’Allegato I del Decreto Ministeriale 10/02/2014.
Si precisa che, ai sensi dell’art.3, comma 8, del Decreto Ministeriale 10/02/2014, per gli impianti esistenti alla data del 1 giugno 2014, i vecchi “libretti di centrale” ed i “libretti di impianto”, già compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003, dovranno essere conservati ed allegati al nuovo Libretto di impianto per la climatizzazione.
Nel caso di dismissione dall’impianto termico, senza sostituzione di componenti o apparecchi, le relative schede del nuovo libretto di impianto per la climatizzazione dovranno essere conservate dal responsabile dell’impianto per almeno 5 anni dalla data di dismissione.
Inoltre, per tutte le operazioni di manutenzione e/o di controllo dell’efficienza energetica su impianti di climatizzazione invernale di potenza utile nominale superiore ai 10 kW, e di climatizzazione estiva superiore ai 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, effettuate a partire dalla data del 1 giugno 2014, dovranno essere utilizzati i nuovi modelli conformi agli allegati II, III, IV e V del Decreto Ministeriale 10/02/2014, che andranno a sostituire i vecchi allegati F e G del D.Lgs. 192/2005.
I nuovi modelli di rapporto di efficienza energetica sono stati suddivisi in quattro configurazioni, a seconda delle diverse tipologie impiantistiche, ovvero:
Tipo 1 – Impianti con generatore di calore a fiamma Allegato II al decreto Ministeriale 10/02/2014; |
Tipo 2 – Gruppi frigo – Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore Allegato III al decreto Ministeriale 10/02/2014; |
Tipo 3 – Scambiatori – Impianti alimentati da teleriscaldamento Allegato IV al decreto Ministeriale 10/02/2014; |
Tipo 4 – Impianti Cogenerativi Allegato V al decreto Ministeriale 10/02/2014; |
I predetti rapporti di efficienza energetica, inoltre, prevedono una sezione, sotto forma di Check-list, in cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente.
Per maggiori informazioni consulta la nostra sezione “Normativa” oppure il sito del Ministero dello Sviluppo Economico dove potrai trovare i riferimenti normativi.
DECRETO 10 febbraio 2014
Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013. (14A01710) (GU Serie Generale n.55 del 7-3-2014)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica 74/2013)recante la definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua per usi igienici e sanitari ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di attuazione delle direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in particolare:
l’art. 7, comma 5, secondo cui gli impianti termici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”;
l’art. 8, comma 5, secondo cui, al termine delle operazioni di controllo, l’operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, nelle forme indicate all’Allegato A del medesimo regolamento;
l’art. 7, comma 6, secondo cui i modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e dei rapporti di efficienza energetica di cui all’art. 8, comma 5, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro il 1° luglio 2013, ferma restando la facolta’ delle Regioni e Province autonome di apportare ulteriori integrazioni;
Considerate le analisi sviluppate in fase istruttoria con il supporto tecnico-scientifico dal Comitato Termotecnico Italiano sulla base delle esperienze fin qui maturate, delle evoluzioni previste nella normativa tecnica europea e nazionale e dei confronti avuti con gli operatori del settore;
Considerata l’opportunita’ di prevedere un lasso temporale di adeguamento del sistema per l’adozione dei modelli aggiornati con il presente decreto, evitando anche di intervenire con nuovi adempimenti nel corso della stagione di riscaldamento;
Decreta:
Art. 1
Modello di libretto di impianto per la climatizzazione
1. A partire dal 1° giugno 2014, gli impianti termici sono muniti di un “libretto di impianto per la climatizzazione” (di seguito: il Libretto)conforme al modello riportato all’allegato I del presente decreto.
Art. 2
Modelli di rapporto di efficienza energetica
1. A partire dal 1° giugno 2014, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all’art. 8, comma 5, (di seguito: il Rapporto) si conforma ai modelli riportati agli allegati II, III, IV e V del presente decreto.
2. Il comma 1 non si applica agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ferma restando la compilazione del libretto.
Art. 3
Compilazione e modalita’ di utilizzo dei modelli
1. Il libretto e il rapporto sono compilati e utilizzati conformemente alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013.
2. Gli allegati al presente decreto sono resi disponibili in formato PDF sul sito del Ministero dello sviluppo economico e sono pubblicati, nel medesimo formato e con i medesimi contenuti, anche nell’ambito della documentazione inerente il catasto territoriale degli impianti termici che ciascuna Regione predispone ai sensi dell’art.10, comma4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013.
3. Eventuali integrazioni del libretto, apportate dalle Regioni o dalle Province autonome ai sensi dell’art.7, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, sono predisposte sotto forma di scheda aggiuntiva con numerazione coerente con quella della sezione del libretto cui afferiscono.
4. Gli allegati al presente decreto possono essere resi disponibili anche dalle associazioni di categoria degli operatori termoidraulici o da altri operatori del settore e dalle associazioni di interesse senza alcuna modifica o integrazione, eccezion fatta per l’eventuale aggiunta del logo delle associazioni, e con evidenziazione degli estremi del decreto ministeriale di adozione.
5. Al responsabile dell’impianto e’ data facolta’ di selezionare e fare compilare e aggiornare le sole schede del libretto pertinenti alla tipologia dell’impianto termico al quale il libretto stesso si riferisce.
6. Nel caso di integrazioni dell’impianto con componenti o apparecchi aggiuntivi, il libretto e’ aggiornato mediante compilazione delle sole schede pertinenti agli interventi eseguiti.
Nel caso di dismissione dall’impianto senza sostituzione di componenti o apparecchi, le relative schede sono conservate dal responsabile dell’impianto per almeno 5 anni dalla data di dismissione.
7. Il Libretto puo’ essere reso disponibile anche in formato PDF, o elettronico, editabile ai fini della sua compilazione e aggiornamento in forma elettronica. In questo caso, copia conforme del file, stampata su carta, deve essere resa disponibile in sede di ispezione da parte dell’autorita’ competente.
8. Per gli impianti esistenti alla data del 1°giugno 2014,i “libretti di centrale” ed i “libretti di impianto”, gia’ compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003, devono essere allegati al Libretto.
9. Al fine di facilitare e uniformare la compilazione dei libretto di impianto per la climatizzazione e dei rapporti di controllo di efficienza energetica, il CTI mette a disposizione degli esempi applicativi per le tipologie impiantistiche piu’ diffuse.
Art. 4
Disposizioni finali
1. Gli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003 sono sostituiti dall’allegato I del presente decreto.
2. Gli allegati F e G del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono sostituiti dagli allegati II,III,IV e V del presente decreto.
3. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 febbraio 2014
Il Ministro: Zanonato
vedi anche Gazzetta Ufficiale su http://www.gazzettaufficiale.it/
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74
Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (13G00114) (GU Serie Generale n.149 del 27-6-2013) note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della citata direttiva 2002/91/CE, di seguito denominato «decreto legislativo» ed, in particolare, l’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), concernente l’adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e dei requisiti della prestazione energetica;
Visto l’articolo 7, del citato decreto legislativo che disciplina l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva; Visto l’articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo che, fermo restando il rispetto della clausola di cedevolezza di cui all’articolo 17, assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, l’attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo;
Visto l’articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo che disciplina in via transitoria l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento del consumo d’energia, in attuazione dell’articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, concernente la definizione dei criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, in attuazione del citato articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, cosi’ come modificato dal decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici, nonche’ abrogazione della direttiva 93/76/CE e, in particolare, l’articolo 4 che individua le funzioni attribuite all’Unita’ per l’efficienza energetica istituita presso l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell’Ente per le nuove tecnologie l’energia e l’ambiente (ENEA);
Sentito il parere del Consiglio nazionale consumatori ed utenti (CNCU);
Considerato che l’emanazione del presente decreto e’ funzionale alla piena attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, e in particolare dell’articolo 9, e che, in proposito, la Commissione europea, il 18 ottobre 2006, ha avviato nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell’articolo 258 del TFUE, la procedura di infrazione 2006/2378 e che, il 19 luglio 2012, e’ stato presentato ricorso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea con richiesta di condanna dell’Italia per attuazione incompleta e non conforme della citata direttiva 2002/91/CE;
Considerato che, in relazione alla disciplina delle ispezioni degli impianti per la climatizzazione estiva, la cui assenza nell’ordinamento italiano e’ stata rilevata dalla Commissione europea, risulta opportuno, ai fini gestionali e di contenimento dei costi per gli utenti finali, integrare le operazioni di manutenzione, esercizio e ispezione di tutte le tipologie di servizi forniti dagli impianti termici installati negli edifici;
Considerato che l’articolo 8 della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia, al fine di ridurre il consumo energetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio, prevede che gli Stati Membri adottino le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche delle caldaie alimentate con combustibili gassosi, liquidi o solidi non rinnovabili, fornisce indicazioni sulle potenze utili significative delle caldaie da sottoporre a ispezione e sulla frequenza delle medesime;
Considerato che l’articolo 9 della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia, al fine di ridurre il consumo energetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio, prevede che gli Stati Membri adottino le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche sui sistemi di condizionamento d’aria la cui potenza nominale utile e’ superiore a 12 kW;
Acquisita l’intesa espressa dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 26 settembre 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza di Sezione del 20 dicembre 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;
Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di intervento e finalita’
1. Il presente decreto definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, nonche’ i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di seguito denominato: “decreto legislativo”.
2. I criteri generali di cui al comma 1 si applicano all’edilizia pubblica e privata.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all’art. 1:
– Si riporta l’art. 4, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/911CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222, S.O.:
“Art. 4. Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica.
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu’ decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:
a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 1, tenendo conto di quanto riportato nell’allegato «B» e della destinazione d’uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione, l’installazione, l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l’illuminazione artificiale degli edifici;
b) (Omissis);
c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica;
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attivita’ produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, acquisita l’intesa con la Conferenza unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, l’Ente per le nuove tecnologie l’energia e l’ambiente, di seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.”.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell’articolo 2, comma 1, e nell’Allegato A del decreto legislativo.
Note all’art. 2:
– Si riporta l’art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 192 del 2005: “Art. 2. Definizioni. 1. Ai fini del presente decreto si definisce:
a) «edificio» e’ un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio puo’ confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine puo’ riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unita’ immobiliari a se’ stanti;
b) «edificio di nuova costruzione» e’ un edificio per quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attivita’, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) «prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio» e’ la quantita’ annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l’illuminazione. Tale quantita’ viene espressa da uno o piu’ descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell’esposizione al sole e dell’influenza delle strutture adiacenti, dell’esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico;
d) «attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell’edificio» e’ il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell’edificio;
e) «cogenerazione» e’ la produzione e l’utilizzo simultanei di energia meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica;
f) «sistema di condizionamento d’aria» e’ il complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento dell’aria, attraverso il quale la temperatura e’ controllata o puo’ essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell’umidita’ e della purezza dell’aria;
g) «generatore di calore o caldaia» e’ il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;”.
Art. 3
Valori massimi della temperatura ambiente
1. Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unita’ immobiliare, non deve superare:
a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attivita’ industriali, artigianali e assimilabili;
b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
2. Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unita’ immobiliare, non deve essere minore di 26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.
3. Il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti entro i limiti fissati ai commi 1 e 2 e’ ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.
4. Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonche’ le strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e 2,limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le autorita’ comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura dell’aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazione d’uso giustifichino temperature diverse di detti valori.
5. Per gli edifici adibiti ad attivita’ industriali, artigianali e assimilabili, le autorita’ comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell’aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite;
b) l’energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.
Art. 4
Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale
1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati all’articolo 3 del presente decreto.
2. L’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale e’ consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o piu’ sezioni:
a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
f) Zona F: nessuna limitazione.
3. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla meta’ di quella consentita in via ordinaria.
4. La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F e’ compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano:
a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonche’ alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
e) agli edifici adibiti ad attivita’ industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:
a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonche’ edifici adibiti ad attivita’ ommerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attivita’;
b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricita’ e calore;
c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell’opera muraria;
d) impianti termici al servizio di uno o piu’ edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonche’ al fine di mantenere la temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
e) impianti termici al servizio di piu’ unita’ immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purche’ il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo;
f) impianti termici al servizio di piu’ unita’ immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unita’ immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell’unita’ immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell’arco delle 24 ore;
g) impianti termici per singole unita’ immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell’arco delle 24 ore nonche’ lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessita’ dell’utente;
h) impianti termici condotti mediante “contratti di servizio energia” ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purche’ si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai commi 2 e 3, ad attenuare la potenza erogata dall’impianto nei limiti indicati alla lettera e).
7. Presso ogni impianto termico al servizio di piu’ unita’ immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l’amministratore espongono una tabella contenente:
a) l’indicazione del periodo annuale di esercizio dell’impianto termico e dell’orario di attivazione giornaliera prescelto;
b) le generalita’ e il recapito del responsabile dell’impianto termico;
c) il codice dell’impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici istituito dalla Regione o Provincia autonoma ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera a).
Art. 5
Facolta’ delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonche’ stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.
2. I sindaci assicurano l’immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.
Art. 6
Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva.
1. L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto, che puo’ delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non e’ consentita nel caso di singole unita’ immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di piu’ impianti termici, puo’ essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attivita’ degli impianti.
2. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non puo’ essere rilasciata, salvo che nell’atto di delega sia espressamente conferito l’incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinche’ il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l’esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia e’ fornita attraverso apposita delibera dell’assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilita’ degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell’avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.
3. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all’impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente. L’atto di assunzione di responsabilita’ da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi dell’articolo 11, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all’atto di delega.
4. Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l’esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell’atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell’impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente.
5. Il terzo responsabile informa la Regione o Provincia autonoma competente per territorio, o l’organismo da loro eventualmente delegato:
a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
b) della eventuale revoca dell’incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;
c) della decadenza di cui al comma 4, entro i due successivi giorni lavorativi, nonche’ le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarita’ dell’impianto.
6. Il terzo responsabile non puo’ delegare ad altri le responsabilita’ assunte e puo’ ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all’affidamento di alcune attivita’ di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attivita’ di manutenzione, e la propria diretta responsabilita’ ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1667 e seguenti del codice civile.
7. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto e’ incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le societa’ a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualita’ di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell’ambito di un contratto di servizio energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantita’ di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati. Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformita’ alle disposizioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
8. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attivita’ di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.
Note all’art. 6:
– Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 (Riordino delle disposizioni in materia di attivita’ di installazione degli impianti all’interno degli edifici), e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61.
– Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, n. 288, S.O..
- Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115(Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2008, n. 154.
Art. 7
Controllo e manutenzione degli impianti termici
1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicita’ contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente.
2. Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano piu’ disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicita’ contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell’impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili ne’ reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicita’ prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
4. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell’ambito delle rispettive responsabilita’, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:
a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.
5. Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’unita’ immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all’avente causa, debitamenteaggiornati, con gli eventuali allegati.
6. I modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e dei rapporti di efficienza energetica di cui all’articolo 8, comma 3, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro il 1° luglio 2013, ferma restando la facolta’ delle Regioni e Province autonome di apportare ulteriori integrazioni. I predetti rapporti di efficienza energetica prevedono una sezione, sotto forma di check-list, in cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente.
Art. 8
Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici
1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
a) il sottosistema di generazione come definito nell’Allegato A del decreto legislativo;
b) la verifica della presenza e della funzionalita’ dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalita’ dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come individuati all’Allegato A del presente decreto.
3. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre realizzati:
a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.
4. Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al comma 3.
5. Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza
energetica, come indicato nell’Allegato A del presente decreto. Una copia del Rapporto e’ rilasciata al responsabile dell’impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell’articolo 7; una copia e’ trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all’indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con la cadenza indicata all’Allegato A del presente decreto. Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto, la trasmissione alle Regioni o Province autonome deve essere eseguita prioritariamente con strumenti informatici. Restano ferme le sanzioni di cui all’articolo 11 in caso di non ottemperanza da parte dell’operatore che effettua il controllo.
6. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformita’ alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell’Allegato B del presente decreto.
7. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell’Allegato B del presente decreto, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il responsabile si avvalga della facolta’ di richiedere, a sue spese, un’ulteriore verifica da parte dell’autorita’ competente ai sensi dell’articolo 9, tale scadenza viene sospesa fino all’ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica.
8. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati nell’Allegato B del presente decreto sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di cui all’articolo 4, comma 6, lettera e).
9 . Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l’efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.
10. Le unita’ cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l’efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.
Art. 9
Ispezioni sugli impianti termici
1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, le autorita’ competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all’utenza.
2. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L’ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio, in riferimento al progetto dell’impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente.
3. I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto di cui all’articolo 7, comma 5.
4. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile e’ ritenuto sostitutivo dell’ispezione.
5. In caso di affidamento a organismi esterni delle attivita’ di cui al comma 1, questi devono comunque soddisfare i requisiti minimi di cui all’Allegato C del presente decreto.
6. Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, l’Unita’ tecnica per l’efficienza energetica dell’Enea (ENEA-UTEE) fornisce alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche’ alle autorita’ competenti e agli organismi esterni che ne facciano richiesta, supporto nelle attivita’ di formazione e qualificazione del personale incaricato degli accertamenti e ispezioni degli impianti termici di cui al presente articolo.
7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle proprie competenze territoriali, ed eventualmente attraverso gli organismi da esse delegati, assolvono i compiti di cui al presente articolo, accertano la rispondenza alle norme contenute nel presente provvedimento degli impianti termici presenti nel territorio di competenza e, nell’ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le modalita’ per l’acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo svolgimento dei propri compiti.
8. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano l’organismo incaricato provvedono all’accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevino la necessita’, si attivano presso i responsabili degli impianti affinche’ questi ultimi procedano agli adeguamenti eventualmente necessari.
9. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorita’:
a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticita’;
b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianita’ superiore a 15 anni;
c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
f) gli impianti, di cui all’articolo 8, comma 7, per i quali dai rapporti di controllo dell’efficienza energetica risulti la non riconducibilita’ a rendimenti superiori a quelli fissati nell’Allegato B del presente decreto.
10. Entro il 31 dicembre 2014, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono e trasmettono al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento allerisultanze delle ispezioni effettuate nell’ultimo biennio. La relazione e’ aggiornata con frequenza biennale. Convenzionalmente il periodo di riferimento della stagione termica e’ fissato come inizio al primo agosto di ogni anno e termine al 31 luglio dell’anno successivo.
Note all’art. 9:
– Si riporta l’art. 9, comma 2, del citato decreto legislativo n 192 del 2005:
“Art. 9. Funzioni delle regioni e degli enti locali.
1. (Omissis).
2. Le autorita’ competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l’indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l’integrazione di questa attivita’ nel sistema delle ispezioni degli impianti all’interno degli edifici previsto all’art. 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, cosi’ da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali attivita’, le cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decreti di cui all’art. 4, comma 1, sono svolte secondo principi di imparzialita’, trasparenza, pubblicita’, omogeneita’ territoriale e sono finalizzate a:
a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;
c) rispettare quanto prescritto all’art. 7;
d) monitorare l’efficacia delle politiche pubbliche.”.
– Si riporta l’art. 4 del citato decreto legislativo n. 115 del 2008:
“Art. 4. Funzioni di Agenzia nazionale per l’efficienza energetica
1. L’ENEA svolge le funzioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera cc), tramite una struttura, di seguito denominata: «Unita’ per l’efficienza energetica», senza nuovi o maggiori oneri, ne’ minori entrate a carico della finanza pubblica e nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. L’Unita’ per l’efficienza energetica opera secondo un proprio piano di attivita’, approvato congiuntamente a quelli di cui all’art. 16 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257. L’ENEA provvede alla redazione di tale piano di attivita’ sulla base di specifiche direttive, emanate dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzate a dare attuazione a quanto disposto dal presente decreto oltreche’ ad ulteriori obiettivi e provvedimenti attinenti l’efficienza energetica.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del Consiglio di amministrazione dell’ENEA e previo parere per i profili di rispettiva competenza del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalita’ con cui si procede alla riorganizzazione delle strutture, utilizzando il solo personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire l’effettivita’ delle funzioni dell’Unita’ per l’efficienza energetica.
4. L’Unita’ per l’efficienza energetica svolge le seguenti funzioni:
a) supporta il Ministero dello sviluppo economico e le regioni ai fini del controllo generale e della supervisione dell’attuazione del quadro istituito ai sensi del presente decreto;
b) provvede alla verifica e al monitoraggio dei progetti realizzati e delle misure adottate, raccogliendo e coordinando le informazioni necessarie ai fini delle specifiche attivita’ di cui all’art. 5;
c) predispone, in conformita’ a quanto previsto dalla direttiva 2006/32/CE, proposte tecniche per la definizione dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio energetico ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, da approvarsi secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2. In tale ambito, definisce altresi’ metodologie specifiche per l’attuazione del meccanismo dei certificati bianchi, approvate con le modalita’ di cui all’art. 3, comma 2, con particolare riguardo allo sviluppo di procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi senza fare ricorso a misurazioni dirette;
d) svolge supporto tecnico-scientifico e consulenza per lo Stato, le regioni e gli enti locali anche ai fini della predisposizione degli strumenti attuativi necessari al conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di risparmio energetico di cui al presente decreto;
e) assicura, anche in coerenza con i programmi di intervento delle regioni, l’informazione a cittadini, alle imprese, alla pubblica amministrazione e agli operatori economici, sugli strumenti per il risparmio energetico, nonche’ sui meccanismi e sul quadro finanziario e giuridico predisposto per la diffusione e la promozione dell’efficienza energetica, provvedendo inoltre a fornire sistemi di diagnosi energetiche in conformita’ a quanto previsto dall’art. 18.”.
Art. 10
Competenze delle Regioni e delle Province autonome
1. Ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo e nel rispetto del principio di sussidiarieta’, le disposizioni del presente decreto si applicano ai territori per i quali le Regioni o le Province autonome non abbiano ancora adottato propri provvedimenti di applicazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, e comunque fino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.
2. Al fine di garantire un’applicazione omogenea sull’intero territorio nazionale dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e del decreto legislativo, le Regioni e le Province autonome provvedono affinche’ sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto, assumendoli come riferimento minimo inderogabile.
3. Nel disciplinare la materia, le Regioni e le Province autonome, tenendo conto delle peculiarita’ del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione degli edifici, delle specificita’ ambientali, del contesto socio-economico e di un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini, possono:
a) individuare le modalita’ piu’ opportune per garantire il corretto esercizio degli impianti termici e piu’ efficaci per lo svolgimento delle previste attivita’ di controllo, accertamento e ispezione, anche:
1) ampliando il campo delle potenze degli impianti su cui eseguire gli interventi di controllo e le ispezioni, con particolare attenzione agli impianti a combustibile solido;
2) fissando requisiti minimi di efficienza energetica degli impianti termici, migliorativi rispetto a quelli previsti dal presente decreto;
3) differenziando le modalita’ e la cadenza della trasmissione dei rapporti di efficienza energetica di cui all’articolo 8, comma 5;
b) istituire un sistema di accreditamento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attivita’ di ispezione sugli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione e formazione professionale, tenendo conto dei requisiti minimi previsti dal presente decreto e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;
c) assicurare la copertura dei costi necessari per l’adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonche’ per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, da articolare in base alla potenza degli impianti, secondo modalita’ uniformi su tutto il territorio regionale.
. Le Regioni e le Province autonome, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, provvedono a:
a) istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi, stabilendo contestualmente gli obblighi di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo, per i responsabili degli impianti e per i distributori di combustibile;
b) predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione;
c) promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attivita’ di ispezione sugli impianti termici nonche’ avviare programmi di verifica annuale della conformita’ dei rapporti di ispezione;
d) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.
1. Ai fini di cui al comma 2, le Regioni e le Province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano gia’ provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, provvedono ad adeguare le disposizioni adottate alle previsioni del presente decreto.
Note all’art. 10:
– Si riporta l’art. 17 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005:
“Art. 17. Clausola di cedevolezza.
1. In relazione a quanto disposto dall’art. 117, quinto comma, della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall’art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome, le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.”.
– Si riporta l’art. 9, comma 3, del citato decreto legislativo n. 192 del 2005:
“Art. 9. Funzioni delle regioni e degli enti locali.
(Omissis).
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l’impegno degli enti o organismi preposti gli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, nonche’ per adempiere in modo piu’ efficace agli obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorita’ competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. In questo caso, stabilendo contestualmente l’obbligo per i soggetti di cui all’art. 7, comma 1, di comunicare ai Comuni le principali caratteristiche del proprio impianto e le successive modifiche significative e per i soggetti di cui all’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999, n. 551, di comunicare le informazioni relative all’ubicazione e alla titolarita’ degli impianti.”.
Art. 11
Sanzioni
1. In relazione agli adempimenti di cui al presente decreto vigono le sanzioni previste dall’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo, a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio e terzo responsabile, e comma 6, a carico dell’operatore incaricato del controllo e manutenzione.
Note all’art. 11:
– Si riporta l’art. 15, commi 5 e 6, del citato decreto legislativo n. 192 del 2005:
”Art. 15. Sanzioni.
(Omissis).
5. Il proprietario o il conduttore dell’unita’ immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne e’ assunta la responsabilita’, che non ottempera a quanto stabilito dell’art. 7, comma 1, e’ punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
6. L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all’art. 7, comma 2, e’ punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L’autorita’ che applica la sanzione deve dame comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.”.
Art. 12
Abrogazioni
1. E’ abrogato l’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.
2. Sono abrogati l’allegato I ed i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412:
a) articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4;
b) articolo 9;
c) articolo 10;
d) articolo 11, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13 e 17.
Note all’art. 12:
– Il D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia), modificato dal presente regolamento, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2009, n. 132.
– Il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10), modificato dal presente regolamento, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1993, n. 242, S.O.
Art. 13
Copertura finanziaria
1. All’attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 16 aprile 2013
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei
trasporti
Clini, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2013
Ufficio di controllo atti MISE – MIPAAF, registro n. 6, foglio n. 229
vedi testo completo DPR 74_2013
da L’Esperto Risponde de Il Sole 24Ore n. 57
Quesito n. 3227
Dovendo installare nella mia abitazione dei condizionatori a pompa di calore, vorrei sapere di quale detrazione posso fruire e se devo fare qualche comunicazione per il lavoro da eseguire.
T.M. – Milano
Per l’acquisto e l’installazione di condizionatori, se a pompa di calore, è possibile alternativamente fruire del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986 e articolo 16 del DL 63/2013, convertito in legge 90/2013, guida al 36-50% su www.agenziaentrate.it) oppure della maggiore detrazione del 65% (articolo 14 del DL 63/2013, convertito in legge 90/2013) quantomeno fino al 31/12/2013, tenuto conto delle modifiche apportate in sede di conversione in legge del Dl63/2013.
Entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori, occorre inviare la prescritta comunicazione all’ENEA (vedi guida al 65% su www.agenziaentrate.it).
I pagamenti delle fatture devono essere eseguiti con bonifico bancario o postale.
In tema di detrazioni del 50%, su ristrutturazione e arredi, e del 65% su interventi di risparmio energetico, si annuncia una proroga. Le novità sono previste nel disegno di legge di stabilità esaminato martedì 15/10/2013 e ancora in attesa di approvazione da parte del Parlamento.
vedi anche Guida+risparmio.energetico.agg.sett.2013[1] e Guida_ristrutturazioni_ottobre.2013[1]