D.P.R. 74/2013

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 

normativa1

Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (13G00114) (GU Serie Generale n.149 del 27-6-2013) note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/2013

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  recante   norme   per l’attuazione  del  Piano  energetico  nazionale  in  materia  di  uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di  sviluppo  delle fonti rinnovabili di energia;

Vista  la  direttiva  2002/91/CE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio,  del  16  dicembre   2002,   sul   rendimento   energetico nell’edilizia;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  e  successive modificazioni, recante attuazione della citata direttiva  2002/91/CE, di seguito  denominato  «decreto  legislativo»  ed,  in  particolare, l’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), concernente l’adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e dei requisiti della prestazione energetica;

Visto l’articolo 7, del citato decreto legislativo  che  disciplina l’esercizio  e  la  manutenzione  degli  impianti  termici   per   la climatizzazione invernale ed estiva;  Visto l’articolo 9, comma 1, del citato  decreto  legislativo  che, fermo restando il rispetto  della  clausola  di  cedevolezza  di  cui all’articolo 17, assegna alle regioni e  alle  province  autonome  di Trento e di Bolzano, l’attuazione delle  disposizioni  contenute  nel medesimo decreto legislativo;

Visto l’articolo 12, comma 1, del citato  decreto  legislativo  che disciplina  in  via  transitoria  l’esercizio,  la   manutenzione   e l’ispezione degli impianti termici per la  climatizzazione  invernale ed estiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai  fini  del contenimento del consumo d’energia, in  attuazione  dell’articolo  4, comma 4, della legge 9 gennaio  1991,  n.  10,  come  modificato  dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009,  n. 59, concernente la definizione dei criteri generali,  le  metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione  energetica  degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione  invernale  e per la preparazione dell’acqua calda per usi  igienici  sanitari,  in attuazione del citato articolo 4, comma  1,  lettere  a)  e  b),  del decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008,  n.  115,  cosi’  come modificato dal decreto legislativo 29  marzo  2010,  n.  56,  recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l’efficienza  degli usi finali dell’energia e i servizi energetici,  nonche’  abrogazione della  direttiva  93/76/CE  e,  in  particolare,  l’articolo  4   che individua  le  funzioni  attribuite   all’Unita’   per   l’efficienza energetica  istituita  presso  l’Agenzia  nazionale  per   le   nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle  ricerche  (CNR)  e dell’Ente per le nuove tecnologie l’energia e l’ambiente (ENEA);

Sentito il parere del Consiglio  nazionale  consumatori  ed  utenti (CNCU);

Considerato che l’emanazione del  presente  decreto  e’  funzionale alla piena  attuazione  della  direttiva  2002/91/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del  16  dicembre  2002,  e  in  particolare dell’articolo 9, e che, in proposito, la Commissione europea,  il  18 ottobre 2006, ha avviato nei confronti della Repubblica italiana,  ai sensi  dell’articolo  258  del  TFUE,  la  procedura  di   infrazione 2006/2378 e che, il 19 luglio 2012, e’ stato presentato ricorso  alla Corte di Giustizia dell’Unione  europea  con  richiesta  di  condanna dell’Italia per attuazione incompleta e  non  conforme  della  citata direttiva 2002/91/CE;

Considerato che, in relazione alla disciplina delle ispezioni degli impianti   per   la   climatizzazione   estiva,   la   cui    assenza nell’ordinamento  italiano  e’  stata  rilevata   dalla   Commissione europea, risulta opportuno, ai fini gestionali e di contenimento  dei costi per gli utenti finali, integrare le operazioni di manutenzione, esercizio e ispezione di tutte le tipologie di servizi forniti  dagli impianti termici installati negli edifici;

Considerato  che  l’articolo  8  della  direttiva  2002/91/CE   del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  16  dicembre  2002,  sul rendimento energetico nell’edilizia, al fine di  ridurre  il  consumo energetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio,  prevede che gli Stati Membri adottino le misure  necessarie  per  prescrivere ispezioni  periodiche  delle  caldaie  alimentate  con   combustibili gassosi, liquidi o solidi non rinnovabili, fornisce indicazioni sulle potenze utili significative delle caldaie da sottoporre a ispezione e sulla frequenza delle medesime;

Considerato  che  l’articolo  9  della  direttiva  2002/91/CE  del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  16  dicembre  2002,  sul rendimento energetico nell’edilizia, al fine di  ridurre  il  consumo energetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio,  prevede che gli Stati Membri adottino le misure  necessarie  per  prescrivere ispezioni periodiche sui sistemi di  condizionamento  d’aria  la  cui potenza nominale utile e’ superiore a 12 kW;

Acquisita l’intesa  espressa  dalla  Conferenza  unificata  di  cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella seduta del 26 settembre 2012;

Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione Consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza  di  Sezione  del  20 dicembre 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 15 febbraio 2013;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e  con  il  Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

 

E m a n a il seguente regolamento:

 Art. 1

 

Ambito di intervento e finalita’

 1. Il presente decreto definisce i criteri generali in  materia  di esercizio, conduzione,  controllo,  manutenzione  e  ispezione  degli impianti termici per la climatizzazione  invernale  ed  estiva  degli edifici, per  la  preparazione  dell’acqua  calda  per  usi  igienici sanitari,  nonche’  i  requisiti  professionali  e   i   criteri   di accreditamento per  assicurare  la  qualificazione  e  l’indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti  di  ispezione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  192,  di seguito denominato: “decreto legislativo”.

2. I criteri generali di cui al comma 1 si  applicano  all’edilizia pubblica e privata.

          Avvertenza:

              Il testo delle note qui  pubblicato  e’  stato  redatto dall’amministrazione  competente  per  materia,   ai sensi dell’art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge alle quali e’  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 

          Note all’art. 1: 

              – Si riporta l’art. 4, comma 1, lettere  a)  e  c)  del decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.  192  (Attuazione della   direttiva   2002/911CE   relativa   al   rendimento energetico  nell’edilizia),   pubblicato   nella   Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222, S.O.: 

              “Art.  4.  Adozione  di  criteri   generali,   di   una metodologia  di  calcolo  e  requisiti  della   prestazione energetica.  

1. Entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, con uno  o  piu’  decreti  del Presidente della Repubblica, sono definiti: 

                a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e  i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 1, tenendo conto di quanto riportato  nell’allegato  «B»  e della destinazione  d’uso  degli  edifici.  Questi  decreti disciplinano  la  progettazione,     l’installazione, l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione  degli  impianti termici per la climatizzazione invernale  ed  estiva  degli edifici, per  la  preparazione  dell’acqua  calda  per  usi igienici sanitari e, limitatamente  al  settore  terziario, per l’illuminazione artificiale degli edifici;  

                b) (Omissis); 

                c)  i  requisiti  professionali  e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e          l’indipendenza  degli  esperti  o  degli  organismi  a  cui affidare  la  certificazione  energetica  degli  edifici  e           l’ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono  rivisti  ogni  cinque  anni  e  aggiornati  in funzione dei progressi della tecnica; 

2. I decreti  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su proposta  del  Ministro  delle  attivita’ produttive, di          concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della  tutela del  territorio,  acquisita  l’intesa  con  la   Conferenza unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle  ricerche, di seguito denominato CNR, l’Ente per le  nuove  tecnologie l’energia e l’ambiente,  di  seguito  denominato  ENEA,  il Consiglio  nazionale  consumatori  e  utenti,  di   seguito denominato CNCU.”. 

Art. 2

 

Definizioni

 1. Ai fini del presente regolamento  si  applicano  le  definizioni contenute nell’articolo 2, comma 1, e  nell’Allegato  A  del  decreto legislativo.

          Note all’art. 2: 

     – Si riporta l’art. 2,  comma  1,  del  citato  decreto legislativo n. 192 del 2005: “Art. 2. Definizioni.               1. Ai fini del presente decreto si definisce: 

a)  «edificio»  e’  un   sistema   costituito   dalle strutture edilizie esterne che  delimitano  uno  spazio  di           volume definito, dalle strutture interne  che  ripartiscono detto  volume  e  da  tutti  gli  impianti  e   dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo  interno;  la superficie esterna che delimita un edificio puo’  confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente  esterno, il terreno, altri edifici; il termine puo’ riferirsi  a  un intero edificio ovvero a parti  di  edificio  progettate  o ristrutturate per essere utilizzate come unita’ immobiliari a se’ stanti;

b) «edificio di nuova costruzione» e’ un edificio per quale la richiesta di permesso di costruire  o  denuncia           di  inizio  attivita’,  comunque  denominato,   sia   stata presentata successivamente alla data di entrata  in  vigore del presente decreto; 

c)  «prestazione  energetica,  efficienza  energetica ovvero rendimento di un edificio» e’ la quantita’ annua  di energia effettivamente consumata o  che  si  prevede  possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio, compresi la  climatizzazione invernale e estiva, la preparazione  dell’acqua  calda  per usi igienici sanitari, la ventilazione  e  l’illuminazione. Tale quantita’ viene espressa da uno o piu’ descrittori che tengono conto della  coibentazione,  delle  caratteristiche          tecniche e di installazione, della  progettazione  e  della posizione   in   relazione    agli    aspetti    climatici,           dell’esposizione al sole e dell’influenza  delle  strutture adiacenti,  dell’esistenza  di  sistemi  di  trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli  ambienti  interni,  che  influenzano  il  fabbisogno energetico; 

d)  «attestato  di  certificazione  energetica  o  di rendimento  energetico  dell’edificio»  e’ il documento          redatto nel rispetto delle  norme  contenute  nel  presente decreto, attestante la prestazione energetica    ed eventualmente alcuni  parametri  energetici  caratteristici dell’edificio; 

e) «cogenerazione»  e’ la produzione e l’utilizzo simultanei di energia meccanica o elettrica  e  di  energia           termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica; 

f)  «sistema  di  condizionamento   d’aria»  e’ il complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di           trattamento dell’aria, attraverso il quale  la  temperatura e’ controllata o puo’ essere  abbassata,  eventualmente  in combinazione   con   il   controllo della ventilazione, dell’umidita’ e della purezza dell’aria; 

g) «generatore di calore o caldaia» e’  il  complesso bruciatore-caldaia che permette  di  trasferire  al  fluido           termovettore il calore prodotto dalla combustione;”.

 Art. 3

 

Valori massimi della temperatura ambiente

 1.  Durante  il  funzionamento  dell’impianto  di   climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature  dell’aria,  misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unita’  immobiliare,  non deve superare:

a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad  attivita’ industriali, artigianali e assimilabili;

b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

2.  Durante  il  funzionamento  dell’impianto  di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate  nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unita’ immobiliare, non deve essere minore di 26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.

3. Il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti entro i limiti fissati ai commi 1 e 2 e’ ottenuto  con accorgimenti che  non comportino spreco di energia.

4. Gli edifici adibiti a  ospedali,  cliniche  o  case  di  cura  e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonche’  le  strutture  protette  per  l’assistenza  e  il recupero dei  tossico-dipendenti  e  di  altri  soggetti  affidati  a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e  2,limitatamente alle zone riservate alla permanenza  e  al  trattamento medico dei degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le autorita’ comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura dell’aria negli ambienti di cui ai commi 1 e  2,  qualora elementi oggettivi o  esigenze  legati  alla  specifica  destinazione d’uso giustifichino temperature diverse di detti valori.

5. Per gli edifici adibiti ad attivita’ industriali, artigianali  e assimilabili, le autorita’  comunali  possono  concedere  deroghe  ai limiti di temperatura dell’aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

a)  le  esigenze  tecnologiche   o   di   produzione   richiedano temperature diverse dai valori limite;

b) l’energia termica per la climatizzazione  estiva  e  invernale degli ambienti derivi da sorgente non  convenientemente  utilizzabile in altro modo.

 

Art. 4

 

Limiti di esercizio degli impianti  termici  per  la  climatizzazione invernale

1.  Gli  impianti  termici  destinati  alla  climatizzazione  degli ambienti invernali  sono  condotti  in  modo  che,  durante  il  loro funzionamento, non siano superati i  valori  massimi  di  temperatura indicati all’articolo 3 del presente decreto.

2.  L’esercizio  degli  impianti  termici  per  la  climatizzazione invernale e’ consentito con i seguenti  limiti   relativi  al  periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o piu’ sezioni:

a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;

b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;

c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;

d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;

e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

f) Zona F: nessuna limitazione.

3. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati  solo  in  presenza  di   situazioni   climatiche   che   ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla meta’ di quella consentita in via ordinaria.

4. La durata giornaliera di attivazione degli impianti non  ubicati nella zona F e’ compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano:

a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o  case  di  cura  e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di  minori o anziani, nonche’ alle strutture protette  per  l’assistenza  ed  il recupero dei  tossico-dipendenti  e  di  altri  soggetti  affidati  a servizi sociali pubblici;

b)   alle   sedi   delle   rappresentanze   diplomatiche   e   di organizzazioni internazionali,  che  non  siano  ubicate  in  stabili condominiali;

c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;

d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;

e) agli edifici adibiti ad attivita’ industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in  cui  ostino  esigenze  tecnologiche  o  di produzione.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3  e  4,  limitatamente  alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:

a) edifici adibiti  a  uffici  e  assimilabili,  nonche’  edifici adibiti ad attivita’ ommerciali e assimilabili,  limitatamente  alle parti  adibite  a  servizi  senza  interruzione    giornaliera  delle attivita’;

b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricita’ e calore;

c) impianti termici che utilizzano sistemi  di  riscaldamento  di tipo a pannelli radianti incassati nell’opera muraria;

d) impianti termici al servizio di uno o piu’ edifici  dotati  di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici  di cui alle deroghe previste al comma 5,  per  la  produzione  di  acqua calda per usi igienici e sanitari, nonche’ al fine  di  mantenere  la temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore  necessario  a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;

e) impianti  termici  al  servizio  di  piu’  unita’  immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo  termoregolatore  pilotato da  una  sonda  di  rilevamento   della   temperatura   esterna   con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore; questi impianti  possono essere  condotti  in  esercizio  continuo  purche’  il  programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per  il  raggiungimento  di  una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle  ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo;

f) impianti  termici  al  servizio  di  piu’  unita’  immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante,  in ogni singola unita’ immobiliare, un sistema di contabilizzazione  del calore e un sistema di termoregolazione  della  temperatura  ambiente dell’unita’  immobiliare  stessa  dotato  di  un  programmatore   che consenta la regolazione almeno su due livelli  di  detta  temperatura nell’arco delle 24 ore;

g) impianti termici per singole unita’ immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno  su  due  livelli  nell’arco  delle  24  ore nonche’ lo spegnimento del generatore  di  calore  sulla  base  delle necessita’ dell’utente;

h) impianti termici  condotti  mediante  “contratti  di  servizio energia” ove i corrispettivi sono  correlati  al  raggiungimento  del comfort ambientale nei limiti consentiti  dal  presente  regolamento, purche’ si provveda, durante le ore  al  di  fuori  della  durata  di attivazione degli impianti consentita dai commi 2 e 3,  ad  attenuare la potenza erogata dall’impianto nei limiti indicati alla lettera e).

7.  Presso  ogni  impianto  termico  al  servizio  di  piu’  unita’ immobiliari   residenziali   e   assimilate,   il   proprietario o l’amministratore espongono una tabella contenente:

a) l’indicazione del periodo annuale di  esercizio  dell’impianto termico e dell’orario di attivazione giornaliera prescelto;

b) le generalita’ e il recapito  del  responsabile  dell’impianto termico;

c) il codice dell’impianto  assegnato  dal  Catasto  territoriale degli impianti termici istituito dalla Regione o  Provincia  autonoma ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera a).

Art. 5

 

Facolta’ delle  Amministrazioni  comunali  in  merito  ai  limiti  di esercizio degli impianti termici

1. In deroga a quanto previsto  dall’articolo  4,  i  sindaci,  con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata  giornaliera  di attivazione degli impianti termici, nonche’  stabilire  riduzioni  di temperatura ambiente massima consentita sia nei  centri  abitati  sia nei singoli immobili.

2. I sindaci assicurano l’immediata informazione  alla  popolazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.

Art. 6

 

Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per  l’esercizio, la conduzione,  il  controllo  e  la  manutenzione  degli  impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva.

1.  L’esercizio,  la  conduzione,  il  controllo,  la  manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni  di  legge  in materia  di  efficienza  energetica  sono  affidati  al  responsabile dell’impianto, che puo’ delegarle ad un terzo.  La  delega  al  terzo responsabile non e’ consentita nel caso di singole unita’ immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti  i  casi  in  cui nello stesso locale  tecnico  siano  presenti  generatori  di  calore oppure macchine frigorifere al servizio  di  piu’  impianti  termici, puo’ essere delegato un unico terzo responsabile che  risponde  delle predette attivita’ degli impianti.

2. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge,  la delega di cui al comma  1  non  puo’  essere  rilasciata,  salvo  che nell’atto  di  delega  sia  espressamente  conferito  l’incarico   di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in  essere ogni atto,  fatto  o  comportamento  necessario  affinche’  il  terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti  dalla  normativa vigente e garantire la copertura  finanziaria  per  l’esecuzione  dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in  cui  sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia  e’  fornita attraverso apposita delibera dell’assemblea dei  condomini.  In  tale ipotesi  la  responsabilita’  degli  impianti  resta  in  carico   al delegante, fino alla comunicazione dell’avvenuto completamento  degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte  del  delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi  dal  termine dei lavori.

3.  Il  responsabile  o,  ove  delegato,  il   terzo   responsabile rispondono del mancato rispetto  delle  norme  relative  all’impianto termico,  in  particolare  in  materia  di  sicurezza  e  di   tutela dell’ambiente. L’atto di assunzione di responsabilita’ da  parte  del terzo,  anche  come  destinatario  delle   sanzioni   amministrative, applicabili ai sensi dell’articolo 11, deve essere redatto  in  forma scritta contestualmente all’atto di delega.

4. Il terzo responsabile, ai fini  di  cui  al  comma  3,  comunica tempestivamente  in  forma  scritta  al   delegante   l’esigenza   di effettuare gli interventi,  non  previsti  al  momento  dell’atto  di delega o richiesti dalle evoluzioni della  normativa,  indispensabili al corretto funzionamento dell’impianto termico  affidatogli  e  alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di  condominio  il  delegante  deve  espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo  responsabile a  effettuare  i  predetti   interventi   entro   10   giorni   dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi  costi.  In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega  del terzo responsabile decade automaticamente.

5. Il terzo responsabile informa la Regione  o  Provincia  autonoma competente  per  territorio,  o  l’organismo  da  loro  eventualmente delegato:

a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;

b) della eventuale revoca dell’incarico o rinuncia  allo  stesso, entro due giorni lavorativi;

c) della decadenza di cui al comma  4,  entro  i  due  successivi giorni  lavorativi,  nonche’  le  eventuali  variazioni   sia   della consistenza che della titolarita’ dell’impianto.

6.  Il  terzo  responsabile  non  puo’   delegare   ad   altri   le responsabilita’ assunte e  puo’  ricorrere  solo  occasionalmente  al subappalto o all’affidamento di alcune attivita’ di  sua  competenza, fermo restando il rispetto del decreto del  Ministro  dello  sviluppo economico  22  gennaio  2008,  n.  37,  per  le  sole  attivita’ di manutenzione, e la propria diretta responsabilita’ ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1667 e seguenti del codice civile.

7. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto  e’  incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e  con le societa’ a qualsiasi titolo  legate  al  ruolo  di  venditore,  in qualita’ di partecipate o controllate o associate  in  ATI  o  aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell’ambito di un contratto di servizio energia, di cui al  decreto  legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in cui la remunerazione del servizio fornito non sia  riconducibile  alla  quantita’  di  combustibile  o  di  energia fornita,  ma  misurabile  in  base  a  precisi  parametri   oggettivi preventivamente concordati. Nel contratto di  servizio  energia  deve essere riportata esplicitamente la conformita’ alle disposizioni  del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

8. Nel caso di impianti termici con potenza  nominale  al  focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere  in  possesso  di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attivita’ di  gestione  e manutenzione degli impianti termici,  o  attestazione  rilasciata  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

          Note all’art. 6: 

              – Il decreto del Ministro dello sviluppo economico  del 22 gennaio 2008, n.  37  (Riordino  delle  disposizioni  in materia  di  attivita’  di  installazione  degli   impianti all’interno  degli  edifici),  e’  stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61.

              – Il D.P.R. 5 ottobre  2010,  n.  207  (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12  aprile 2006,  n.  163,  recante  «Codice  dei  contratti  pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione  delle direttive 2004/17/CE e  2004/18/CE),  e’  stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, n. 288, S.O..  

             -  Il  decreto  legislativo  30  maggio  2008,  n.  115(Attuazione    della    direttiva    2006/32/CE    relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia  e  i  servizi energetici e abrogazione  della  direttiva  93/76/CEE),  e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2008, n. 154.

 Art. 7

 

Controllo e manutenzione degli impianti termici

  1.  Le  operazioni   di   controllo   ed   eventuale   manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi  del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicita’ contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso  e  la  manutenzione  rese  disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto  ai  sensi  della  normativa vigente.

2.  Qualora  l’impresa  installatrice  non  abbia  fornito  proprie istruzioni specifiche,  o  queste  non  siano  piu’  disponibili,  le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi  e dei dispositivi facenti parte  dell’impianto  termico  devono  essere eseguite  conformemente  alle  prescrizioni  e  con  la  periodicita’ contenute nelle istruzioni tecniche relative allo  specifico  modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

3. Le operazioni  di  controllo  ed  eventuale  manutenzione  delle restanti parti dell’impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili ne’ reperibili  le  istruzioni  del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con  la periodicita’ prevista dalle normative UNI  e  CEI  per  lo  specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

4.  Gli  installatori  e  i  manutentori  degli  impianti  termici, abilitati  ai  sensi  del  decreto  del   Ministro   dello   sviluppo economico 22  gennaio  2008,  n.  37,  nell’ambito  delle  rispettive responsabilita’,  devono  definire  e  dichiarare  esplicitamente  al committente o all’utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione  tecnica   del   progettista   dell’impianto   o   del fabbricante degli apparecchi:

a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione  di  cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto,  per  garantire la sicurezza delle persone e delle cose;

b) con quale frequenza le  operazioni  di  cui  alla  lettera  a) vadano effettuate.

5. Gli impianti termici per  la  climatizzazione  o  produzione  di acqua calda  sanitaria  devono  essere  muniti  di  un  “Libretto  di impianto  per  la  climatizzazione”.  In  caso  di  trasferimento   a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’unita’ immobiliare  i  libretti di impianto devono essere consegnati  all’avente  causa,  debitamenteaggiornati, con gli eventuali allegati.

6. I modelli dei libretti di impianto di  cui  al  comma  5  e  dei rapporti di efficienza energetica di cui  all’articolo  8,  comma  3, nelle versioni  o  configurazioni  relative  alle  diverse  tipologie impiantistiche, sono aggiornati, integrati e  caratterizzati  da  una numerazione progressiva che li identifica, con decreto  del  Ministro dello sviluppo economico, entro il 1° luglio 2013, ferma restando  la facolta’ delle Regioni e Province  autonome  di  apportare  ulteriori integrazioni. I predetti rapporti di efficienza energetica  prevedono una sezione, sotto forma di check-list, in cui riportare i  possibili interventi atti a migliorare il rendimento  energetico  dell’impianto in modo economicamente conveniente.

 Art. 8

 

Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici

 1.  In  occasione  degli  interventi  di  controllo  ed   eventuale manutenzione  di  cui  all’articolo  7   su   impianti   termici   di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale  maggiore di 10 kW e  sugli  impianti  di  climatizzazione  estiva  di  potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:

a) il sottosistema di generazione come definito  nell’Allegato  A del decreto legislativo;

b) la verifica della presenza e della funzionalita’  dei  sistemi di  regolazione  della  temperatura  centrale  e  locale  nei  locali climatizzati;

c) la verifica della  presenza e della funzionalita’  dei  sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.

2. Le operazioni di cui  al  comma  1  sono  effettuate  secondo  i rispettivi rapporti  di  controllo  di  efficienza  energetica,  come individuati all’Allegato A del presente decreto.

3. I controlli di efficienza energetica di  cui  ai  commi  1  e  2 devono essere inoltre realizzati:

a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a  cura dell’installatore;

b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema  di generazione, come per esempio il generatore di calore;

c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.

4. Il successivo controllo deve essere effettuato entro  i  termini previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al comma 3.

5. Al  termine  delle  operazioni  di  controllo,  l’operatore  che effettua  il  controllo  provvede  a  redigere  e  sottoscrivere  uno specifico  Rapporto  di  controllo  di  efficienza
energetica,  come indicato nell’Allegato A del presente decreto. Una copia del Rapporto e’ rilasciata al responsabile dell’impianto, che  lo  conserva  e  lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell’articolo 7;  una  copia  e’ trasmessa a cura del manutentore o terzo  responsabile  all’indirizzo indicato  dalla  Regione  o   Provincia   autonoma   competente   per territorio, con la  cadenza  indicata  all’Allegato  A  del  presente decreto. Al fine di garantire il costante aggiornamento del  catasto, la trasmissione alle Regioni o Province autonome deve essere eseguita prioritariamente con strumenti informatici. Restano ferme le sanzioni di  cui  all’articolo  11  in  caso  di  non  ottemperanza  da  parte dell’operatore che effettua il controllo.

6. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei  controlli, misurato alla massima potenza  termica  effettiva  del  focolare  del generatore di calore nelle condizioni di  normale  funzionamento,  in conformita’ alle norme tecniche UNI in  vigore,  deve  risultare  non inferiore ai valori limite riportati  nell’Allegato  B  del  presente decreto.

7. I generatori di calore per i quali,  durante  le  operazioni  di controllo, siano stati rilevati rendimenti di  combustione  inferiori ai  limiti  fissati  nell’Allegato  B  del  presente   decreto,   non riconducibili a tali  valori  mediante  operazioni  di  manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il  responsabile  si  avvalga  della  facolta’  di richiedere,   a   sue   spese,   un’ulteriore   verifica   da   parte dell’autorita’ competente ai sensi  dell’articolo  9,  tale  scadenza viene sospesa fino all’ottenimento  delle  definitive  risultanze  di tale verifica.

8. I generatori di calore per i quali,  durante  le  operazioni  di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati nell’Allegato B del  presente  decreto  sono  comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di  cui  all’articolo 4, comma 6, lettera e).

9 . Le macchine frigorifere e le pompe di calore per  le  quali  nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che  i  valori dei  parametri  che  caratterizzano  l’efficienza  energetica   siano inferiori del 15 per cento rispetto a  quelli  misurati  in  fase  di collaudo o primo  avviamento  riportati  sul  libretto  di  impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una  tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati  in  fase  di  collaudo  o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento  ai  valori di targa.

10. Le unita’ cogenerative per le quali nel corso delle  operazioni di controllo sia stato  rilevato  che  i  valori  dei  parametri  che caratterizzano l’efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante  devono  essere  riportate  alla  situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.

 

Art. 9

 Ispezioni sugli impianti termici

 1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto  legislativo,  le  autorita’ competenti  effettuano  gli  accertamenti  e  le  ispezioni necessari all’osservanza delle norme  relative  al  contenimento  dei consumi di  energia  nell’esercizio  e  manutenzione  degli  impianti termici, in  un  quadro  di  azioni  che  promuova  la  tutela  degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese  informazione, sensibilizzazione ed assistenza all’utenza.

2. Le  ispezioni  si  effettuano  su  impianti  di  climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e  di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale  non  minore di  12  kW.  L’ispezione  comprende  una  valutazione  di  efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio, in riferimento al  progetto  dell’impianto,  se disponibile,  e  una  consulenza  sui  possibili  interventi  atti  a migliorare   il   rendimento   energetico   dell’impianto   in   modo economicamente conveniente.

3. I  risultati  delle  ispezioni  sono  allegati  al  libretto  di impianto di cui all’articolo 7, comma 5.

4. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas,  metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l’accertamento  del  rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile e’ ritenuto sostitutivo dell’ispezione.

5. In caso di affidamento a organismi esterni  delle  attivita’  di cui al comma 1, questi devono comunque soddisfare i requisiti  minimi di cui all’Allegato C del presente decreto.

6. Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.  115,  l’Unita’  tecnica  per  l’efficienza  energetica  dell’Enea (ENEA-UTEE) fornisce alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano,  nonche’  alle  autorita’  competenti  e  agli  organismi esterni che  ne  facciano  richiesta,  supporto  nelle  attivita’  di formazione  e   qualificazione   del   personale   incaricato   degli accertamenti e ispezioni degli impianti termici di  cui  al  presente articolo.

7. Le Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, nell’ambito delle proprie competenze territoriali,  ed  eventualmente attraverso gli organismi da esse delegati, assolvono i compiti di cui al presente articolo, accertano la rispondenza alle  norme  contenute nel  presente  provvedimento  degli  impianti  termici  presenti  nel territorio di competenza e, nell’ambito della propria autonomia,  con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le modalita’ per l’acquisizione dei dati necessari alla costituzione  di un  sistema  informativo  relativo  agli  impianti  termici  e   allo svolgimento dei propri compiti.

8. Le Regioni, le Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  l’organismo incaricato provvedono all’accertamento  dei  rapporti  di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora  ne  rilevino la necessita’, si  attivano  presso  i  responsabili  degli  impianti affinche’ questi  ultimi  procedano  agli  adeguamenti  eventualmente necessari.

9.  Ai  fini  degli  obiettivi  di  miglioramento   dell’efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorita’:

a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in  fase  di  accertamento  siano emersi elementi di criticita’;

b) impianti dotati  di  generatori  o  macchine  frigorifere  con anzianita’ superiore a 15 anni;

c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o  solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni  sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;

d) impianti dotati di macchine frigorifere  con  potenza  termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;

e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica  utile nominale superiore a  100  kW  e  impianti  dotati  di  generatori  a combustibile liquido o solido  con  potenza  termica  utile  nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;

f) gli impianti, di cui all’articolo 8, comma 7, per i quali  dai rapporti di  controllo  dell’efficienza  energetica  risulti  la  non riconducibilita’   a   rendimenti   superiori   a   quelli    fissati nell’Allegato B del presente decreto.

10. Entro il 31 dicembre 2014, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono e trasmettono  al  Ministero  dello sviluppo economico ed al Ministero dell’ambiente e della  tutela  del

territorio e del mare una relazione  sulle  caratteristiche  e  sullo stato  di  efficienza  e  manutenzione  degli  impianti  termici  nel territorio di propria competenza, con  particolare  riferimento  allerisultanze  delle  ispezioni  effettuate  nell’ultimo   biennio.   La relazione e’ aggiornata con frequenza biennale. Convenzionalmente  il periodo di riferimento della stagione termica e’ fissato come  inizio al primo agosto di  ogni  anno  e  termine  al  31  luglio  dell’anno successivo.

          Note all’art. 9:

              – Si riporta l’art. 9,  comma  2,  del  citato  decreto legislativo n 192 del 2005:

              “Art. 9. Funzioni delle regioni e degli enti locali. 

1. (Omissis). 

2. Le  autorita’  competenti  realizzano,  con  cadenza periodica, privilegiando accordi  tra  gli  enti  locali  o           anche attraverso altri organismi pubblici o privati di  cui sia  garantita  la  qualificazione  e  l’indipendenza,  gli accertamenti e le ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative  al  contenimento  dei  consumi  di  energia nell’esercizio   e   manutenzione   degli    impianti    di climatizzazione e assicurano che  la  copertura  dei  costi avvenga con una equa  ripartizione  tra  tutti  gli  utenti finali e l’integrazione di  questa  attivita’  nel  sistema delle ispezioni degli impianti  all’interno  degli  edifici previsto all’art. 1, comma 44, della legge 23 agosto  2004, n. 239, cosi’ da  garantire  il  minor  onere  e  il  minor impatto possibile a carico dei cittadini;  tali  attivita’, le  cui  metodologie  e  requisiti  degli  operatori   sono previsti dai decreti di  cui  all’art.  4,  comma  1,  sono svolte  secondo  principi  di  imparzialita’,  trasparenza, pubblicita’, omogeneita’ territoriale e sono finalizzate a: 

                a) ridurre il consumo  di  energia  e  i  livelli  di emissioni inquinanti; 

                c) rispettare quanto prescritto all’art. 7; 

                d)    monitorare    l’efficacia    delle    politiche pubbliche.”.

               – Si riporta l’art. 4 del citato decreto legislativo n. 115 del 2008: 

              “Art. 4. Funzioni di Agenzia nazionale per l’efficienza energetica 

1. L’ENEA svolge le funzioni di cui all’art.  2,  comma 1,  lettera  cc),  tramite  una   struttura,   di   seguito           denominata: «Unita’  per  l’efficienza  energetica»,  senza nuovi o maggiori oneri, ne’ minori entrate a  carico  della finanza  pubblica  e  nell’ambito  delle   risorse   umane, strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione vigente. 

2. L’Unita’ per l’efficienza energetica  opera  secondo un proprio piano di attivita’, approvato  congiuntamente  a quelli  di  cui  all’art.  16  del  decreto  legislativo  3 settembre 2003, n. 257. L’ENEA provvede alla  redazione  di tale piano di attivita’ sulla base di specifiche direttive, emanate dal Ministro dello sviluppo economico, di  concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzate a dare attuazione a quanto disposto  dal  presente  decreto  oltreche’  ad   ulteriori obiettivi   e    provvedimenti    attinenti    l’efficienza energetica. 

3. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello  sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,  su proposta  del  Consiglio  di  amministrazione  dell’ENEA  e previo parere per i profili di  rispettiva  competenza  del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione  e del Ministro dell’economia e delle finanze, sono  stabilite le modalita’ con cui si procede alla riorganizzazione delle strutture, utilizzando il solo personale in  servizio  alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine  di consentire l’effettivita’ delle  funzioni  dell’Unita’  per l’efficienza energetica.  

4.  L’Unita’  per  l’efficienza  energetica  svolge  le seguenti funzioni: 

                a) supporta il Ministero dello sviluppo  economico  e le  regioni  ai  fini  del  controllo  generale   e   della supervisione dell’attuazione del quadro istituito ai  sensi del presente decreto; 

                b) provvede  alla  verifica  e  al  monitoraggio  dei progetti realizzati e delle misure adottate, raccogliendo e coordinando  le  informazioni  necessarie  ai  fini   delle specifiche attivita’ di cui all’art. 5; 

                c) predispone, in conformita’ a quanto previsto dalla direttiva 2006/32/CE, proposte tecniche per la  definizione dei metodi per la misurazione e la verifica  del  risparmio energetico ai fini della verifica del  conseguimento  degli obiettivi  indicativi  nazionali,  da  approvarsi   secondo quanto previsto dall’art.  3,  comma  2.  In  tale  ambito, definisce altresi’ metodologie specifiche per  l’attuazione del meccanismo dei certificati bianchi,  approvate  con  le modalita’ di cui  all’art.  3,  comma  2,  con  particolare riguardo allo  sviluppo  di  procedure  standardizzate  che consentano  la  quantificazione  dei  risparmi  senza  fare           ricorso a misurazioni dirette; 

            d) svolge supporto tecnico-scientifico  e  consulenza per lo Stato, le regioni e gli enti locali  anche  ai  fini della predisposizione degli strumenti  attuativi  necessari al conseguimento degli obiettivi  indicativi  nazionali  di risparmio energetico di cui al presente decreto; 

                e) assicura, anche in coerenza  con  i  programmi  di intervento delle regioni, l’informazione a cittadini,  alle imprese, alla pubblica  amministrazione  e  agli  operatori economici, sugli strumenti  per  il  risparmio  energetico, nonche’ sui meccanismi e sul quadro finanziario e giuridico predisposto   per   la   diffusione   e    la    promozione dell’efficienza energetica, provvedendo inoltre  a  fornire sistemi di diagnosi energetiche  in  conformita’  a  quanto previsto dall’art. 18.”.

 Art. 10

Competenze delle Regioni e delle Province autonome

 1. Ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo e nel rispetto del principio di sussidiarieta’, le disposizioni del presente decreto si applicano ai territori per  i  quali  le  Regioni  o  le  Province autonome  non  abbiano  ancora  adottato  propri   provvedimenti   di applicazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e  del Consiglio, del 16 dicembre 2002, e comunque fino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti, fermo restando quanto  previsto dal presente articolo.

2.  Al  fine  di  garantire  un’applicazione  omogenea  sull’intero territorio  nazionale  dei  principi  fondamentali  della   direttiva 2002/91/CE e del  decreto  legislativo,  le  Regioni  e  le  Province autonome provvedono affinche’ sia assicurata  la  coerenza  dei  loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto, assumendoli  come riferimento minimo inderogabile.

3. Nel disciplinare la materia, le Regioni e le Province  autonome, tenendo conto delle peculiarita’ del territorio, del parco edilizio e impiantistico   esistente,   delle   valutazioni   tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione degli edifici, delle specificita’  ambientali,  del  contesto  socio-economico  e  di   un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini, possono:

a) individuare le  modalita’  piu’  opportune  per  garantire  il corretto esercizio degli impianti termici  e  piu’  efficaci  per  lo svolgimento delle previste attivita’  di  controllo,  accertamento  e ispezione, anche:

1) ampliando il campo  delle  potenze  degli  impianti  su  cui eseguire gli interventi di controllo e le ispezioni, con  particolare attenzione agli impianti a combustibile solido;

2) fissando requisiti minimi  di  efficienza  energetica  degli impianti  termici,  migliorativi  rispetto  a  quelli  previsti   dal presente decreto;

3) differenziando le modalita’ e la cadenza della  trasmissione dei rapporti di efficienza energetica di cui all’articolo 8, comma 5;

b) istituire un sistema di accreditamento degli organismi  e  dei soggetti cui  affidare  le  attivita’  di  ispezione  sugli  impianti termici e di certificazione  energetica  degli  edifici,  promuovendo programmi per la  loro  qualificazione  e  formazione  professionale, tenendo conto dei requisiti minimi previsti dal  presente  decreto  e nel  rispetto  delle  norme  comunitarie   in   materia   di   libera circolazione dei servizi;

c) assicurare la copertura dei costi necessari per  l’adeguamento e la gestione del catasto degli impianti  termici,  nonche’  per  gli accertamenti e  le  ispezioni  sugli  impianti  stessi,  mediante  la corresponsione di un  contributo  da  parte  dei  responsabili  degli impianti, da articolare in base alla potenza degli impianti,  secondo modalita’ uniformi su tutto il territorio regionale.

.  Le  Regioni  e  le  Province  autonome,  in  attuazione   delle disposizioni di cui all’articolo 9, provvedono a:

a) istituire un  catasto  territoriale  degli  impianti  termici, anche in collaborazione  con  gli  Enti  locali  e  accessibile  agli stessi, stabilendo contestualmente gli obblighi di  cui  all’articolo 9, comma  3,  del  decreto  legislativo,  per  i  responsabili  degli impianti e per i distributori di combustibile;

b) predisporre e gestire il catasto territoriale  degli  impianti termici e quello relativo agli attestati di  prestazione  energetica, favorendo la loro interconnessione;

c) promuovere programmi per  la  qualificazione  e  aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare  le  attivita’  di  ispezione sugli impianti termici nonche’ avviare programmi di verifica  annuale della conformita’ dei rapporti di ispezione;

d) promuovere campagne di informazione  e  sensibilizzazione  dei cittadini.

1.  Ai fini di cui al comma 2, le Regioni e le Province autonome che alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  abbiano  gia’ provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE  in  materia  di esercizio, conduzione,  controllo,  manutenzione  e  ispezione  degli impianti termici, provvedono ad  adeguare  le  disposizioni  adottate alle previsioni del presente decreto.

          Note all’art. 10:

              – Si riporta l’art. 17 del citato  decreto  legislativo n. 192 del 2005:

              “Art. 17. Clausola di cedevolezza.

              1. In relazione a quanto disposto dall’art. 117, quinto comma, della Costituzione, e fatto  salvo  quanto  previsto dall’art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n.  11, per le norme afferenti a materie  di  competenza  esclusiva delle regioni e province autonome, le  norme  del  presente decreto  e  dei  decreti  ministeriali  applicativi   nelle materie di legislazione concorrente  si  applicano  per  le regioni  e  province  autonome  che  non   abbiano   ancora provveduto al recepimento della direttiva  2002/91/CE  fino alla  data  di  entrata  in  vigore  della   normativa   di attuazione  adottata  da  ciascuna  regione   e   provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei  vincoli  derivanti  dall’ordinamento  comunitario  e  dei   principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.”.

              – Si riporta l’art. 9,  comma  3,  del  citato  decreto legislativo n. 192 del 2005:

              “Art. 9. Funzioni delle regioni e degli enti locali.

              (Omissis).

              3. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di Bolzano,  allo  scopo   di   facilitare   e   omogeneizzare territorialmente l’impegno degli enti o organismi  preposti gli accertamenti e alle ispezioni sugli  edifici  e  sugli impianti, nonche’ per adempiere in modo piu’ efficace  agli obblighi  previsti  al  comma  2,  possono  promuovere   la realizzazione di programmi informatici per la  costituzione dei catasti degli impianti  di  climatizzazione  presso  le autorita’ competenti, senza nuovi o maggiori oneri per  gli enti    interessati.    In    questo    caso,    stabilendo contestualmente l’obbligo per i soggetti di cui all’art. 7,          comma  1,   di   comunicare   ai   Comuni   le   principali caratteristiche  del  proprio  impianto  e  le   successive modifiche significative e per i soggetti di cui all’art. 17 del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1999,  n.  551,  di  comunicare  le  informazioni  relative all’ubicazione e alla titolarita’ degli impianti.”.

 

Art. 11

 Sanzioni

 1. In relazione agli adempimenti di cui al presente decreto  vigono le  sanzioni  previste  dall’articolo  15,   comma   5,   del decreto legislativo, a carico di proprietario, conduttore, amministratore  di condominio e terzo responsabile, e comma 6, a  carico  dell’operatore incaricato del controllo e manutenzione.

Note all’art. 11:

              – Si riporta l’art. 15, commi 5 e 6, del citato decreto legislativo n. 192 del 2005:

              ”Art. 15. Sanzioni.

              (Omissis).

              5.  Il  proprietario  o   il   conduttore   dell’unita’ immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne e’  assunta  la  responsabilita’,  che  non ottempera a quanto  stabilito  dell’art.  7,  comma  1,  e’ punito con la sanzione amministrativa non inferiore  a  500 euro e non superiore a 3000 euro.  

              6. L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all’art. 7,  comma  2, e’ punito con la sanzione amministrativa  non  inferiore  a 1000 euro e non superiore  a  6000  euro.  L’autorita’  che applica la sanzione deve dame comunicazione alla Camera  di commercio,  industria,   artigianato   e   agricoltura   di appartenenza    per    i     provvedimenti     disciplinari conseguenti.”.

 

 

Art. 12

 

Abrogazioni

 

 

 

1. E’ abrogato  l’articolo  5  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.

 

2. Sono abrogati l’allegato I ed i seguenti  articoli  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412:

a) articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4;

b) articolo 9;

c) articolo 10;

d) articolo 11, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13 e 17.

          Note all’art. 12:

 

              – Il D.P.R.  2  aprile  2009,  n.  59  (Regolamento  di           attuazione dell’art. 4, comma  1,  lettere  a)  e  b),  del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.  192,  concernente attuazione  della  direttiva  2002/91/CE   sul   rendimento energetico   in   edilizia),   modificato   dal    presente regolamento, e’  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  10 giugno 2009, n. 132.

 

              – Il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio  e la manutenzione degli impianti  termici  degli  edifici  ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della L.  9  gennaio  1991,  n.  10), modificato dal presente regolamento,  e’  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1993, n. 242, S.O.

 

Art. 13

 Copertura finanziaria

 1. All’attuazione del presente decreto si provvede con  le  risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi’ 16 aprile 2013

NAPOLITANO

Monti,  Presidente  del   Consiglio   dei Ministri

Passera,    Ministro    dello    sviluppo economico e delle  infrastrutture  e  dei

trasporti

Clini,  Ministro  dell’ambiente  e  della tutela del territorio e del mare

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2013

 

Ufficio di controllo atti MISE – MIPAAF, registro n. 6, foglio n. 229

 

vedi testo completo DPR 74_2013

vedi  www.gazzettaufficiale.it

 

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