Nuova normativa sugli impianti termici

Nuova normativa sugli impianti termici

Dal 27 Giugno 2013 è in vigore la nuova normativa per gli impianti termici, il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c) , del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.” E da allora si leggono e si sentono continui proclami sul cambio della periodicità dei controlli sugli impianti termici da 2 a 4 anni con un conseguente risparmio annuo da 60 a 100 €.

Considerate le diverse telefonate da parte dei clienti che chiedono delucidazioni sulle tempistiche e a volte il rifiuto di alcuni utenti di effettuare la manutenzione annuale “perché hanno sentito i consumatori che gli hanno detto di fare controllare la caldaia ogni 4 anni e non ogni due”, abbiamo pensato fosse opportuno scrivere questa nota per cercare di aiutare  gli utenti a non correre inutili pericoli, non facendo controllare la caldaia, e a non incorrere in sanzioni per il mancato rispetto delle tempistiche.

Per prima cosa occorre chiarire che la manutenzione annuale non è il controllo sull’efficienza energetica. Infatti, anche se, nell’anno in cui ricade il controllo le due operazioni vengono fatte insieme, sono due cose distinte e indipendenti.

La manutenzione della caldaia o del climatizzatore viene eseguita ai fini della sicurezza  e per la tempistica ci si deve attenere alle indicazioni presenti nel libretto di uso e manutenzione del fabbricante o in mancanza di questo, alle prescrizioni e alla periodicità prevista dalle norme UNI e CEI. Spetta comunque al manutentore, presa visione dello stato dell’apparecchio e/o dell’impianto, comunicare per iscritto al cliente quali interventi vanno effettuati e con quale tempistica per garantire un funzionamento in sicurezza.

Il controllo di efficienza energetica ha lo scopo di monitorare l’efficienza energetica appunto quindi l’uso efficiente dei combustibili e la riduzione dell’inquinamento,  e la sua tempistica è dettata dalla normativa vigente.

Ora, da una lettura un po’ più attenta del DPR 74/2013 si scopre che il motivo principale per il quale è stata emanata è la necessità di recepire la disciplina relativa alle ispezioni degli impianti di climatizzazione estiva (i condizionatori) come richiesto dalla direttiva 2002/91/CE e che, come rilevato dalla Commissione Europea, risultava assente nell’ordinamento italiano a differenza di quanto accade negl’altri paesi dell’unione.

Sempre all’interno della norma vengono richiamate le tempistiche del controllo di efficienza energetica per gli impianti di riscaldamento e, (novità) per quelli di condizionamento estivo, ed è  da tale richiamo che sono nati i proclami sensazionalistici a cui si accennava sopra: infatti nell’allegato A del DPR 74/2013 sono riportati i limiti massimi inderogabili entro i quali effettuare i controlli, non minimi!

La tabella che riporta i limiti (massimi e inderogabili) diversi a seconda delle potenza e del tipo di combustibile utilizzato dall’impianto, indica in 4 anni il limite massimo inderogabile per i controlli sull’efficienza energetica dei generatori di potenza inferiore ai 35 kW, ovvero la stragrande maggioranza, se non la totalità, delle caldaie domestiche.

Ma come già detto sopra si tratta di un limite massimo di tempo che può trascorrere tra un controllo di efficienza ed il successivo; la norma non cancella i limiti indicati dalla legislazione pregressa (tant’è che all’art. 12 del DPR 74/2013 – abrogazioni – non risulta, appunto, abrogato l’articolo 18 del DPR 412/1993).

È infatti in base all’articolo 18 del DPR 412/1993 che viene stabilita la cadenza ogni 2 anni dei controlli di efficienza energetica, si legge infatti: ai sensi dell’art. 31 della Legge 10/1991 i comuni con più di 40.000 abitanti e le provincie per la restante parte del territorio effettuano, con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti ed anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, i controlli necessari ad accertare l’effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell’impianto termico…omiss…

Ad oggi il controllo di efficienza energetica (il cosiddetto controllo dei fumi o analisi della combustione) viene e continua ad essere richiesto ogni 2 anni, perché così prescrive l’art. 18 del DPR 412/1993 (che ribadisco NON è stato abrogato dalla nuova normativa, quindi è ancora in vigore!), richiesta dunque perfettamente legittimata dalla normativa vigente.

F. Storai 06/11/2013

Libretto-impianto-caldaia

vedi DPR 74/2013

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