ottobre, 2013

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Detrazioni Fiscali: Attestato di Prestazione Energetica e caldaie a condensazione

L’accesso alla detrazione del 65% per interventi come l’installazione di pannelli solari – dal 01/01/2008 - o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale – dal 15/08/2009 -(interventi  per i quali nel tempo si è attuata una semplificazione delle procedure di trasmissione) non prevede l’obbligo della presentazione dell’Attestato di prestazione energetica.

Infatti, l’Ape è obbligatorio solo per ottenere la detrazione del 65% relativamente ad alcuni interventi, come quelli grazie ai quali si consegue un risparmio energetico del 20% nella climatizzazione invernale, la coibentazione delle strutture opache e la sostituzione degli infissi in contesti diversi dalle singole unità immobiliari (interventi ai sensi dei commi 344 e 345 della Legge 296/2006).

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Maggiori informazioni si trovano nelle faq di Enea.

vedi anche Guida+risparmio.energetico.agg.sett.2013[1]

 

 

da Il Sole 24Ore n. 296 del 28/10/2013

Detrazioni Fiscali: sostituzione della caldaia e spese per l’arredamento

Sembra ormai sicuro che la Legge di stabilità riproporrà anche per il prossimo anno i bonus legati ai lavori in casa; prima di iniziare è allora utile valutare con attenzione e calcoli alla mano, si scopre che il bonus mobili può in molti casi annullare di ben 15 punti percentuali il vantaggio concesso per il risparmio energetico.

L’arrivo del bonus mobili ha scompigliato un po’ le carte: lo sconto per arredamenti ed elettrodomestici di classe A+ può essere abbinato solo alle ristrutturazioni edilizie abilitiate al 50%. E, secondo le interpretazioni restrittive dell’Entrate, neanche a tutte.

IL CASO DELLA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA CON ACQUISTO MOBILI

Le Esigenze: una famiglia di 4 persone deve sostituire nel proprio appartamento la caldaia a metano ormai guasta. Con l’occasione , pensa anche di sfruttare il bonus mobili e di rinnovare l’arredamento del salotto.

La Scelta: la famiglia può optare per una caldaia di tipo tradizionale (es. un modello medio alto con potenza di 28 kW), oppure una a condensazione che garantisce l’accesso alla detrazione del 65% per il risparmio energetico (es. un modello sempre da 28 kW) e minori consumi annui.

Le Differenze: in media e in condizioni standard tra i due prodotti la differenza di prezzo varia dal 30 al 50% in più per i modelli a condensazione. A sua volta la caldaia a condensazione garantisce un risparmio medio annuo che varia dal 15 al 30% (a seconda delle condizioni) rispetto ai modelli tradizionali.

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Il Risultato: a far la differenza in questo caso è proprio l’aggiunta del bonus mobili. Se questo non ci fosse, infatti, la maggior spesa per il modello a condensazione verrebbe in parte recuperata grazie alla detrazione del 65%, che unita al risparmio sui consumi potrebbe orientare verso la caldaia a condensazione.

vedi Il Sole 24ore

vedi anche la Guida_ristrutturazioni_ottobre.2013[1]

 

da L’Esperto Risponde de Il Sole 24Ore n. 57

Quesito n. 3227

Dovendo installare nella mia abitazione dei condizionatori a pompa di calore, vorrei sapere di quale detrazione posso fruire  e se devo fare qualche comunicazione per il lavoro da eseguire.

T.M. – Milano

Per l’acquisto e l’installazione di condizionatori, se a pompa di calore, è possibile alternativamente fruire del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986 e articolo 16 del DL 63/2013, convertito in legge 90/2013, guida al 36-50% su www.agenziaentrate.it) oppure della maggiore detrazione del 65% (articolo 14 del DL 63/2013, convertito in legge 90/2013) quantomeno fino al 31/12/2013, tenuto conto delle modifiche apportate in sede di conversione in legge del Dl63/2013.

Entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori, occorre inviare la prescritta comunicazione all’ENEA (vedi guida al 65% su www.agenziaentrate.it).

I pagamenti delle fatture devono essere eseguiti con bonifico bancario o postale.

In tema di detrazioni del 50%, su ristrutturazione e arredi, e del 65% su interventi di risparmio energetico, si annuncia una proroga. Le novità sono previste nel disegno di legge di stabilità esaminato martedì 15/10/2013 e ancora in attesa di approvazione da parte del Parlamento.

 

24 h

da Il Sole 24Ore

vedi anche Guida+risparmio.energetico.agg.sett.2013[1] e Guida_ristrutturazioni_ottobre.2013[1]

 

da L’Esperto risponde  de Il Sole 24 ore n. 57

quesito n. 3223

Nell’appartamento di mia proprietà, ove risiedo, si è guastato lo scaldabagno a gas di tipo istantaneo, (….omiss). Posso sostituirlo con un nuovo scaldabagno godendo delle agevolazioni fiscali del 50 oppure del 65 per cento? Quali caratteristiche deve rispettare il nuovo apparecchio per beneficiarne?

C.S. – Torino

La risposta al primo quesito è affermativa. con riferimento alla detrazione Irpef/Ires per gli interventi di efficienza energetica, il DL 63/2013, convertito in legge 90/2013, all’articolo 14, ha prorogato e potenziato, dal 55 al 65%, la detrazione stessa, con effetto dal 6 giugno al 31/12/2013.

Al riguardo, la circolare 29/E/2013, conferma l’applicabilità della detrazione Irpef/Ires anche alle spese, sostenute dal 06/06/2013, per l’acquisto di pompe di calore e scaldacqua.

Sul punto, si ricorda che – nel testo originario del DL 63/2013, entrato in vigore il 06/06/2013 – l’articolo 14 prevedeva la proroga della detrazione Irpef/Ires per la riqualificazione energetica, nella misura del 65% per le spese sostenute dal 06/06/2013 al 31/12/2013, con esclusione degli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia, sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Successivamente, nella formulazione definitiva della legge di conversione 90/2013, tale esclusione è venuta meno, cosicché l’agevolazione fiscale si applica, laddove ne ricorrano i presupposti, anche a tali tipi di intervento. In merito, la circolare 29/E/2013 chiarisce che tale modifica ha effetto retroattivo, dovendo esplicare la sua efficacia partire dal 06/06/2013, data di entrata in vigore del DL 63/2013, e non dal 04/08/2013, data di entrata in vigore della legge di conversione.

I requisiti energetici degli scaldacqua non sono dettati dalla legge: l’importante è che siano in linea con la normativa attuale e comportino un miglioramento dell’efficienza energetica rispetto al vecchio impianto.

In alternativa è possibile fruire, come intervento di risparmio energetico, anche della detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986 e articolo 16 del DL 63/2013, convertito in legge 90/2013, guida al 50% su www.agenziaentrate.it).

In tema di detrazioni del 50%, su ristrutturazione e arredi, e del 65%, su interventi di risparmio energetico, si annuncia una proroga.  Le novità sono previste nel disegno di legge di stabilità esaminato martedì 15/10/2013, e ancora in attesa di approvazione da parte del Parlamento.

 

24 h

 

da Il Sole 24Ore

vedi anche Guida+risparmio.energetico.agg.sett.2013[1]

 

 

Detrazioni Fiscali per la sostituzione della caldaia fino al 31 dicembre

DETRAZIONE DEL 50%

Fra gli interventi ammessi alla detrazione del 50% (elencati nella Guida alle ristrutturazioni edilizie dell’Agenzia delle Entrate – aggiornata a ottobre 2013), vi è il caso della sostituzione della vecchia caldaia con una nuova tradizionale (ma anche con una a condensazione o a biomassa, o pompa di calore). Per ottenere lo sgravio è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:

■ causale del versamento “spese per ristrutturazione edilizia 50% ai sensi art. 16-bis TUIR (D.P.R. n. 917/86) e D.L. n. 83/2012 convertito dalla Legge n. 134/2012″.
■ codice fiscale del soggetto che paga
■ codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Il contribuente deve conservare:

■ la ricevuta del bonifico,
■ le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate. ( documenti intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero infatti essere richiesti dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi
■ non è necessario produrre alcuna dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa ai lavori di sostituzione della caldaia, poiché fa fede la “dichiarazione di conformità” rilasciata dall’installatore.

DETRAZIONE DEL 65%

Dal 6 giugno 2013, per le caldaie a condensazione (con termoregolazione del calore) o a biomassa, l’agevolazione fiscale è del 65% (non più del 55%), con scadenza 31 dicembre 2013, per i privati (singole unità immobiliari) e 30 giugno 2014, per i condomini.

Si ricorda, a tale proposito, che per rientrare nell’aliquota IRPEF del 65% vale il principio di cassa, ovvero fa fede la data del bonifico, non della fattura. Quindi, i pagamenti effettuati a partire dal 6 giugno 2013 permetteranno di rientrare nella detrazione del 65%.

Nel caso delle pompe di calore, queste ultime sono state escluse dalla detrazione del 65%. Fino al 30 giugno 2013 potranno tuttavia continuare a usufruire del 55%.

 Dal 1 luglio 2013, per le pompe di calore, resteranno come uniche opzioni la detrazione del 50% (in tal caso, bisogna possedere un titolo edilizio abitativo), oppure la nuova forma di incentivo statale denominato “Conto termico“.

DOCUMENTAZIONE PER IL 65%

A differenza della detrazione fiscale del 50%, per ottenere la quale non bisogna fare alcun tipo di comunicazione, nel caso della detrazione del 65% per sostituzione caldaia, è necessario trasmettere all’ENEA il cosiddetto “Allegato E” (entro 90 giorni dalla fine dei lavori); si tratta di una scheda descrittiva relativa all’intervento effettuato – nel caso della caldaia va barrato il comma 347 e compilata la parte “Climatizzazione invernale” (l’”Allegato E” è scaricabile all’interno del portale, dopo la registrazione). La trasmissione deve avvenire esclusivamente via telematica, a seguito di autenticazione, tramite l’apposito sito webfinanziaria 2013“.

Riguardo, infine, alla causale del bonifico per la detrazione IRPEF del 65% per sostituzione caldaia, si indicherà: “Intervento di risparmio energetico – detrazione 65% ai sensi dell’art. 1, comma 347 Legge 296/2006.

In sintesi:

Tipo intervento

Ammontare della detrazione

Sostituzione della vecchia caldaia con una di tipo tradizionale   (ma anche a condensazione o a biomassa o pompa di calore)La detrazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013

50%

in 10 anni

Sostituzione della vecchia caldaia con una a condensazione o a   biomassa  (legge n° 296/2006)Termine di scadenza: 31 dicembre 2013 per i privati e 30 giugno 2014 per i   condomini

65%

in 10 anni

IVA agevolata caldaie

Chi installa una nuova caldaia in un immobile residenziale può inoltre beneficiare dell’agevolazione IVA sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. In pratica verrà applicata l’IVA agevolata al 10%.

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Per maggiori informazioni consultare la Guida_ristrutturazioni_ottobre.2013[1]  e la Guida+risparmio.energetico.agg.sett.2013[1]