Detrazioni Fiscali :Lo scaldabagno beneficia del 65 per cento

da L’Esperto risponde  de Il Sole 24 ore n. 57

quesito n. 3223

Nell’appartamento di mia proprietà, ove risiedo, si è guastato lo scaldabagno a gas di tipo istantaneo, (….omiss). Posso sostituirlo con un nuovo scaldabagno godendo delle agevolazioni fiscali del 50 oppure del 65 per cento? Quali caratteristiche deve rispettare il nuovo apparecchio per beneficiarne?

C.S. – Torino

La risposta al primo quesito è affermativa. con riferimento alla detrazione Irpef/Ires per gli interventi di efficienza energetica, il DL 63/2013, convertito in legge 90/2013, all’articolo 14, ha prorogato e potenziato, dal 55 al 65%, la detrazione stessa, con effetto dal 6 giugno al 31/12/2013.

Al riguardo, la circolare 29/E/2013, conferma l’applicabilità della detrazione Irpef/Ires anche alle spese, sostenute dal 06/06/2013, per l’acquisto di pompe di calore e scaldacqua.

Sul punto, si ricorda che – nel testo originario del DL 63/2013, entrato in vigore il 06/06/2013 – l’articolo 14 prevedeva la proroga della detrazione Irpef/Ires per la riqualificazione energetica, nella misura del 65% per le spese sostenute dal 06/06/2013 al 31/12/2013, con esclusione degli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia, sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Successivamente, nella formulazione definitiva della legge di conversione 90/2013, tale esclusione è venuta meno, cosicché l’agevolazione fiscale si applica, laddove ne ricorrano i presupposti, anche a tali tipi di intervento. In merito, la circolare 29/E/2013 chiarisce che tale modifica ha effetto retroattivo, dovendo esplicare la sua efficacia partire dal 06/06/2013, data di entrata in vigore del DL 63/2013, e non dal 04/08/2013, data di entrata in vigore della legge di conversione.

I requisiti energetici degli scaldacqua non sono dettati dalla legge: l’importante è che siano in linea con la normativa attuale e comportino un miglioramento dell’efficienza energetica rispetto al vecchio impianto.

In alternativa è possibile fruire, come intervento di risparmio energetico, anche della detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986 e articolo 16 del DL 63/2013, convertito in legge 90/2013, guida al 50% su www.agenziaentrate.it).

In tema di detrazioni del 50%, su ristrutturazione e arredi, e del 65%, su interventi di risparmio energetico, si annuncia una proroga.  Le novità sono previste nel disegno di legge di stabilità esaminato martedì 15/10/2013, e ancora in attesa di approvazione da parte del Parlamento.

 

24 h

 

da Il Sole 24Ore

vedi anche Guida+risparmio.energetico.agg.sett.2013[1]

 

 

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