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Condomini e contabilizzazione del calore – Novità

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Il 16 dicembre 2015 la Commissione Industria, commercio, turismo del Senato ha dato parere favorevole con osservazioni, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Il decreto sopracitato si è reso necessario a causa dall’ennesima procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia. Secondo quanto rilevato da Bruxelles, infatti, il nostro Paese non ha recepito completamente nel suo ordinamento giuridico la direttiva 2012/27/Ue sull’efficienza energetica.
Tra le lacune rilevate ve ne sono alcune estremamente importanti, in quanto riguardano direttamente la contabilizzazione del calore e, di conseguenza, migliaia e migliaia di condomini sparsi per tutto lo stivale. Vediamo quindi quali sono le proposte avanzate.

La Commissione vorrebbe proporre delle indicazioni che dovrebbero stabilire la corretta suddivisione delle spese nei condomini, dicendo che  i costi debbano essere ripartiti tra gli utenti finali per una quota di almeno il 50 per cento, e fino ad un massimo del 70 per cento, sulla base del consumo rilevato; che in edifici alimentati da gasolio o gas e nei quali i tubi di distribuzione esterni siano prevalentemente coibentati, i costi per l’esercizio del riscaldamento debbano essere ripartiti tra gli utenti finali con una percentuale del 70 per cento del totale dei consumi rilevati; che il condominio possa scegliere percentuali diverse da quelle indicate con una delibera dell’assemblea basata su di una relazione tecnica giustificativa; che in edifici dove le tubazioni di distribuzione del calore non siano prevalentemente isolate e dove, di conseguenza, una parte rilevante di calore del consumo non possa essere rilevata, il consumo relativo di calore degli utenti finali possa essere determinato secondo le regole della tecnica, considerando il consumo così determinato per ciascun utente nel conteggio come “calore rilevato”; che i costi rimanenti (costi fissi) possano essere ripartiti secondo i millesimi riscaldamento, metri quadri o metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate.

Tale proposta ha sollevato non poche polemiche poiché alterare la ripartizione fra consumi volontari (prelievo effettivo di calore da parte degli utenti) e dispersioni delle reti di distribuzione è contrario al principio di fatturazione in base ai consumi effettivi; infatti a seconda che si ecceda in un senso o nell’altro, questo sistema  fa pagare nuovamente a millesimi o attribuisce iniquamente ai singoli i consumi collettivi. Non è quindi un parametro che è possibile ed utile sottoporre a limite, vista anche la sua variabilità in dipendenza della tipologia di impianto e dell’utilizzo stesso dell’edificio.

In parole povere il decreto 102/2014,stabilisce che tutti i condomini dotati di impianto di riscaldamento centralizzato debbano provvedere all’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore individuale e di valvole termostatiche sui singoli radiatori.

Quando l’adeguamento sarà completato, ogni singolo proprietario o semplice inquilino potrà misurare direttamente i consumi della sua utenza, regolando autonomamente la temperatura del proprio appartamento.

La grande novità che tale norma vorrebbe apportare, infatti, è rappresentata dal fatto che nei condomini dotati di impianto di riscaldamento centralizzato la suddivisione delle spese non sarà effettuata tramite una semplice divisione in millesimi, ma piuttosto sulla base di quanto ogni singolo proprietario o inquilino ha effettivamente consumato, senza trascurare eventuali costi per interventi di manutenzione.

Per i condomini che non adempiranno a questa nuova norma le sanzioni sono salate, e spaziano da 500 euro a 2.500 euro.

 

 

2016 –

OGNI QUANTO ESEGUIRE MANUTENZIONI, PROVE FUMI E CERTIFICAZIONI?

 

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Il recente cambio della normativa ha suscitato molti dubbi e confusione su quali siano le operazioni e gli adempimenti necessari ed obbligatori da effettuare sulle caldaiette domestiche, alimentati in gran parte da stampa e  media che ci informano cercando gli slogan più sensazionalistici.

La confusione deriva spesso dalla mancata distinzione tra quelli che sono gli obblighi imposti dalla legge riguardo al controllo dei rendimenti degli impianti e quella che è la normale manutenzione e cura dell’apparecchio, operazioni che spesso si sovrappongono.

Le domande più frequenti?

  • Ogni quanto dobbiamo eseguire le manutenzioni e la prova dei fumi sul nostro impianto termico?
  • Sono obbligato a fare la manutenzione anche se non è l’anno di certificazione del rendimento dell’impianto?
  • Posso fare la sola certificazione dell’impianto senza la manutenzione?

Prima di dare delle risposte è necessario chiarire che “manutenzione”, ”prova dei fumi” e “controllo di efficienza energetica” dell’impianto sono cose ben distinte, sia pure interconnesse. La periodicità della manutenzione è stabilita dal produttore dell’impianto termico. Nella stessa occasione, si può anche far eseguire una prova dei fumi e sempre nella stessa occasione, se è l’anno di certificazione, si procede ad autocertificare l’impianto.

Con il termine MANUTENZIONE si intendono tutte quelle operazioni ordinarie che si eseguono su un impianto per verificare se questo risponde alle norme di sicurezza, per mantenerlo in buono stato e per garantire la sua efficienza nel tempo. La maggior parte delle operazioni di manutenzione si concentrano sul generatore di calore, anche se non dovrebbero essere dimenticate quelle sulle rimanenti parti dell’impianto (come ad es. il sistema di adduzione del gas, i collettori solari se presenti, i dispositivi di sicurezza antincendio, ecc.).

Una corretta manutenzione di una caldaia domestica dovrebbe:

  • Verificare la rispondenza del locale dove è installato il generatore alla normativa;
  • Effettuare il controllo visivo dello stato di conservazione del camino o del canale da fumo;
  • Rimuovere il bruciatore dal corpo caldaia;
  • Effettuare la pulizia scrupolosa dello scambiatore tramite la rimozione di tutte le incrostazioni anche all’interno delle varie parti;
  • Effettuare la pulizia e rimontaggio del bruciatore;
  • Effettuare la pulizia interna ed esterna della caldaia da polvere e corpi estranei;
  • Controllare la pressione dei vasi d’espansione ed eventualmente ripristino della corretta pressione di precarica;
  • Verificare la durezza dell’acqua e della presenza (se necessario) del sistema di trattamento dell’acqua calda sanitaria e di quella del circuito di riscaldamento;
  • Compilare e sottoscrivere il rapporto di controllo di efficienza energetica (allegato tipo 1 o ex allegato G) segnando eventuali osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni.

Da sottolineare che, come ribadito anche dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, il rapporto di controllo di efficienza energetica (allegato tipo 1, ex allegato G), a discapito della sua denominazione che richiama fortemente il controllo di efficienza energetica, va compilato sempre alla fine delle operazioni di manutenzione anche quando il controllo di efficienza energetica non è stato eseguito. In questo caso il manutentore lascerà in bianco gli spazi riservati ai risultati del controllo strumentale.

Tutte queste operazioni hanno bisogno di minimo tre quarti d’ora per gli impianti domestici e può superare l’ora in caso di impianti più complessi.

Manutenzioni eseguite in tempi più ristretti equivalgono a scarsa qualità dell’intervento o imperizia del manutentore che è passibile di sanzione secondo quanto previsto dal D.P.R. 74/2013.

Lo stesso Decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013 demanda all’impresa installatrice (l’idraulico) il compito di fornire precise indicazioni tecniche sulla periodicità e prescrizioni per eseguire la manutenzione all’impianto (la stessa indicazione viene ripresa in sede di Regolamento della Regione Toscana n. 25/R art. 8).

Visto che per gli impianti domestici tali indicazioni non sono normalmente fornite dall’idraulico che ha installato la caldaia, la normativa, in questi casi, prevede di seguire le prescrizioni elaborate dal fabbricante dell’apparecchio.

Infatti ogni apparecchio che si acquista (la caldaia in questo caso, ma vale ad esempio per qualsiasi altro elettrodomestico) è corredato da un libretto d’uso e manutenzione comunemente detto “libretto di istruzioni” dove sono specificate le operazioni da eseguire per la manutenzione e la relativa periodicità di effettuazione. Pertanto l’attività di programmazione temporale della manutenzione è demandata al costruttore.

Oltre alla periodicità, al costruttore la normativa demanda anche l’individuazione delle operazioni da svolgere sull’apparecchio da lui prodotto. La scelta del legislatore è motivata dal fatto che ogni apparecchio è caratterizzato da proprie peculiarità e solo il fabbricante può conoscerne i limiti e le caratteristiche del prodotto che ha immesso sul mercato.

Dunque la norma non “prescrive” alcuna periodicità per la manutenzione, ma quest’ultima deve essere effettuata secondo quanto prescritto nel libretto d’uso e manutenzione che viene fornito obbligatoriamente, come prescritto dalla legge, nel momento in cui esce dalla fabbrica.

Per PROVA DEI FUMI si intende la misurazione dei parametri di combustione tramite apposita strumentazione e la determinazione del rendimento dell’apparecchio.

Di fatto è un controllo abbastanza veloce che si esegue a fine manutenzione e assicura la regolare funzionalità dell’apparecchio a salvaguardia della sicurezza degli abitanti dei locali riscaldati e del risparmio di combustibile.

Infine il CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA. Per il DPR 74/2013 questo controllo riguarda il generatore (la caldaia), la verifica della presenza e della funzionalità  dei  sistemi di  regolazione  della  temperatura  centrale  e  locale  nei  locali climatizzati; e la verifica della presenza e della funzionalità  dei  sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.

Dunque per effettuare il controllo di efficienza energetica devono essere svolte tutte le operazioni previste nella manutenzione, allargando il controllo anche ai sistemi di trattamento dell’acqua se ci sono (addolcitori) e ai sistemi di regolazione della temperatura (i termostati ambiente); a ciò si aggiunge la prova dei fumi dalla quale si rileva il rendimento della caldaia.

Il rendimento deve soddisfare quanto previsto nell’Allegato B del Decreto del Presidente della Repubblica n.74 del 2013, mentre il parametro di combustione relativo al monossido di carbonio (CO) deve essere inferiore a 1000 ppm (parti per milione), secondo quanto prescritto dalla norma UNI 10389.

Per il controllo di efficienza energetica il DPR 74/2013 impone, per le caldaie a gas domestiche, una cadenza MINIMA quadriennale, cadenza che viene limitata ai soli generatori con meno di 8 anni di vita (dalla data di prima accensione) e che si trovano all’esterno (quindi sul balcone NON VERANDATO). Dunque il controllo di efficienza energetica non necessariamente segue la periodicità prevista per le manutenzioni.

L’allegato A del DPR 74/2013 riporta infatti:

 

Tipologia Impianto

Alimentazione

Potenza termica (kW)

Cadenza controlli di efficienza energetica (anni)

Impianti con

generatore

di calore

a fiamma

Generatori alimentati a combustibile liquida o solido (es.gasolio)

10<P<100

2

P>=100

1

Generatori alimentati a gas, metano o GPL

10<P<100

4

(se con meno di 8 anni di età e se posta in esterno)

P>=100

2

(se con più di 8 anni di età e poste in esterno o poste all’interno di un locale abitato)

Per fare un esempio concreto, supponiamo di avere installato quest’anno (2016) una nuova caldaia domestica con potenza nominale pari a 24 kW (come la quasi totalità delle caldaie presenti nelle nostre abitazioni); La caldaia è posta sul terrazzo non chiuso da alcuna veranda; Dal libretto di uso e manutenzione del fabbricante abbiamo un’indicazione sulla periodicità delle manutenzioni con cadenza annuale.

In questo caso con l’intervento di prima accensione vengono eseguite tutte le prove previste per la certificazione del rendimento di efficienza energetica ed il manutentore provvederà alla trasmissione della documentazione e l’aggiornamento del catasto termico; il 2016 diventa così l’anno 0 in cui la caldaia viene certificata presso l’ente deputato (PubliEs, Publicontrolli, Agenzia Fiorentina per l’Energia, Smit, etc).

Nel 2017, 2018 e 2019, rispettivamente 1°, 2°e 3°anno di “vita” della caldaia, verrà eseguita la sola manutenzione come richiesto dal libretto di uso e manutenzione.

Nel 2020, 4° anno di vita della caldaia, verrà effettuata sia la manutenzione che la certificazione del rendimento energetico.

Nel 2021, 2022 e 2023, 5°,6°e 7° anno, di nuovo si effettuerà la sola manutenzione.

Nel 2024, 8° anno, si effettuerà la manutenzione e la certificazione, ma da questo anno in avanti la cadenza della certificazione non sarà più quadriennale, ma diventerà biennale.

Così, nel 2025 effettuerà la sola manutenzione, ma nel 2026 sarà sottoposto sia a manutenzione che a certificazione. E così a seguire.

Se la caldaietta dell’esempio fosse stata installata all’interno dell’abitazione, o se il terrazzo fosse stato verandato, già dal 2018 sarebbe stato obbligatorio effettuare anche il controllo di efficienza energetica.

Per tutte le caldaie che già nel 2016 hanno superato gli otto anni di vita, benché siano poste in esterno dell’abitazione, la frequenza della certificazione del rendimento energetico sarà biennale.

In conclusione, in risposta alla domanda “ogni quanto dobbiamo eseguire le manutenzioni e la prova dei fumi sul nostro impianto termico?” possiamo dire che la periodicità viene indicata per la manutenzione dal costruttore della caldaia nel libretto di uso e manutenzione, mentre per la prova dei fumi dalla tipologia di intervento che si effettua sulla caldaia e dall’eventuale concomitanza con l’anno di certificazione.

“Sono obbligato a fare la manutenzione anche se non è l’anno di certificazione del rendimento dell’impianto?” Non sussiste alcun obbligo normativo cogente che impone di eseguire la manutenzione, semplicemente la normativa riferisce di eseguirla con la tempistica indicata dal fabbricante della caldaia. A tal proposito potrebbe essere utile fare un paragone con la manutenzione e la revisione delle automobili. La legge richiede che si effettui la revisione dell’auto entro 4 anni dall’immatricolazione e poi successivamente ogni due anni, il tutto con lo scopo di mantenere in stato di massima efficienza i veicoli per garantire la sicurezza e contenere rumore ed inquinamento. Normalmente però non si aspettano 4 o 2 anni prima di verificare il livello dell’olio, controllare la pressione delle gomme o lo stato dei freni, tutte operazioni di manutenzione ordinaria, specie se l’auto viene usata quotidianamente.

Infine, “posso fare la sola certificazione dell’impianto senza la manutenzione?” da quanto detto sopra, le operazioni e i controlli che vengono richieste per effettuare la certificazione comprendono interamente le operazioni di manutenzione, diventa quindi impossibile certificare un impianto senza effettuare la manutenzione.

Per approfondire

REGOLAMENTO Regione Toscana n. 25/R

REGOLAMENTO Comune di Prato 

regione 1

Regolamento Regione Toscana n. 25/R del 03/03/2015

Si tratta di un regolamento dove vengono elencate le varie disposizioni in materia di energia: quindi esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici.

In particolare vi è un aggiornamento sui casi e sulle modalità di controllo di efficienza energetica.

Le disposizioni di tale regolamento approfondiscono la definizione di locale adibito alla permanenza di persone, vale a dire lo spazio coperto e delimitato da ogni lato da pareti di qualsiasi materiale; fanno parte del locale anche le verande chiuse o vani tecnici, direttamente comunicanti con lo stesso.

Gli impianti disattivati, mai attivati o non collegati alla rete di distribuzione di energia o a serbatoi di combustibili, sono esentati dal rispetto delle seguenti disposizioni, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi.

Nella categoria impianti termici vengono indicati gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, nonché di preparazione dell’acqua calda sanitaria; fanno eccezione a questa categoria i cosiddetti scaldabagni.

I controlli dell’efficienza energetica degli impianti termici vengono effettuati:

-          Alla prima accensione a cura dell’installatore;

-          In caso di sostituzione di alcuni pezzi, quali il generatore di calore;

-          Interventi particolari che possono modificare l’efficienza energetica.

I controlli di efficienza energetica successivi da quelli sopra citati, saranno effettuati secondo le periodicità aggiornate  nella seguente tabella:

Tipologia di impianto Alimentazione Potenza termica utile nominale [kW] Anno civile entro il quale si deve svolgere il controllo di efficienza energetica
Impianti con generatore di calore a fiamma Generatori alimentati a combustibile liquido o solido 10 < P ≤  100 2° anno
P > 100 1° anno
Generatori alimentati a gas, metano o GPL 10 < P ≤ 100 -  2° se installati all’interno di locali adibiti alla permanenza di persone o se in esercizio da più di 8 anni

-  4° per gli altriP > 1002° anno

Inoltre, vengono fatte ispezioni dall’autorità competente (Publies, Publicontrolli,  Agenzia Fiorentina per l’Energia, etc.) con metodo  a campione per tutti gli impianti per i quali siano pervenuti i rapporti di controllo. Oltre alle normali verifiche, l’ispezione comprende una valutazione dell’efficienza energetica del generatore e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto. In caso di ripetuta mancanza dell’ispezione o di rifiuto da parte del responsabile dell’impianto, il tecnico incaricato ne dà comunicazione all’autorità competente per l’applicazione della sanzione amministrativa, compresa tra €500 ed €3.000 (d.lgs. 192/2005 art. 15 comma 5), con eventuale sospensione della fornitura di gas naturale.

Gaia V.

Regolamento 25/R

Normativa Ecodesign

Quali sono le novità per le caldaie

 

Nelle ultime settimane si leggono e si sentono più o meno confuse sia sulla stampa che online.

La domanda ricorrente è “cosa succede dal 26 settembre con l’introduzione delle nuove direttive ErP e ELD?

Cerchiamo allora di dare fare il punto su cosa cambia, tenendo conto che un’approfondimento serio dell’argomento richiederebbe un incontro tecnico di qualche ora.

I due nuovi regolamenti europei impongono ai costruttori di fabbricare generatori sempre più performanti e una nuova marcatura più dettagliata sia dei singoli generatori che dei sistemi composti da generatori-termoregolazione-fonti rinnovabili.

Dal 1° agosto le caldaie sono prodotte con circolatori a basso consumo le cui caratteristiche impongono:

  • Il lavaggio accurato dell’impianto
    Il controllo della qualità e dell’acidità dell’acqua
    L’eventuale inserimento di un filtro ciclonico o defangatore

Il rischio è infatti che, negli impianti con tubazioni più vetuste, la pompa raccolga eventuali residui e si blocchi in breve tempo.

Dal 26 settembre è cessata la produzione di caldaie di tipo C tradizionali, ovvero le caldaie a tiraggio forzato tradizionali, e rimarranno solo le caldaie

  • a condensazione
  • a camera aperta per le sostituzioni

Malgrado ciò gli apparecchi che erano già stati immessi sul mercato al 26 settembre (ma non erano marcati ErP, potranno essere comunque acquistati ed installati fino ad esaurimento.

Avendo cessato la produzione delle caldaie di tipo C tradizionali è stato stimato l’esaurimento delle scorte dai grossisti entro 18 mesi.

Occorre quindi fare attenzione nel caso di sostituzione di tali generatori su canne collettive nei condomini.

In mancanza di caldaia similare sarà obbligatorio installare una caldaia a condensazione che però non può essere collegata sulla stessa canna .

La soluzione non può che essere lo scarico a parete o lo scarico a tetto con una nuova canna fumaria (sempre secondo i dettami della UNI 7129-3).

Nel caso dello scarico a parete è cautelativo verificare l’orientamento dell’amministratore e dei condomini onde evitare conflitti più o meno pretestuosi.

Ad esempio si ricorda che una sentenza della Cassazione impone lo scarico a tetto qualora il vicino dimostri che i fumi (sia pur vapore acqueo) di uno scarico a parete, installato a norma, entrano dalle sue finestre.

Detto questo, la nuova normativa prevede che tutti i nuovi generatori siano accompagnati da una nuova targa che ne dichiara ad esempio l’efficienza stagionale, la capacità d’erogazione di ACS, l’emissione acustica, etc.

In aggiunta per ogni insieme composto da caldaia + termoregolazione o caldaia e generatore solare o secondo generatore (pompa di calore), l’installatore dovrà calcolare l’efficienza stagionale complessiva e compilare un targa d’insieme che può essere allegata al libretto d’impianto.

Questa targa d’insieme sarà obbligatoria solo nel caso i componenti siano tutti marcati ErP (abbiano le relative informazioni) e, comunque, nel caso di acquisti di pacchetti completi  monomarca tale targa è resa disponibile dal rivenditore o dal costruttore.

Per concludere, avremo  un ulteriore spostamento verso generatori più performanti come caldaie a condensazione e pompe di calore, ma l’etichettatura  nasce per il consumatore finale, a cui vengono forniti dati veritieri e comparabili, per fare scelte sempre più selettive.

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Vedi anche www.hermann-saunierduval.it

 LA RIVOLUZIONE DELLA DIRETTIVA ECODESIGN

Ancora novità in arrivo sul fronte del riscaldamento.

La Direttiva Europea Energy related Product (ErP), meglio conosciuta come direttiva “EcoDesign” (2009/125/CE), ha un ampio spettro di applicazione, riguardando oltre a tutti i prodotti che utilizzano l’energia (elettrodomestici, dispositivi elettronici, etc…), anche i prodotti che influiscono sulle prestazioni energetiche e quindi sul risparmio energetico (come componenti edili ed impiantistici).

Questa direttiva  insieme a quella di etichettatura energetica (2010/30/CE o Energy Labelling) ha l’obiettivo di migliorare le performance ambientali dei prodotti connessi all’energia attraverso il raggiungimento, entro il 2020, dei target europei in materia di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni di gas serra.

La progettazione ecocompatibile degli apparecchi di riscaldamento ambiente porterà, nel corso di qualche anno, alla scomparsa dal mercato dei dispositivi più inquinanti, gradualmente sostituiti da caldaie a condensazione, più efficienti.
Il nuovo regolamento metterà fuori mercato le caldaie a tiraggio forzato non a condensazione. Rimarranno quelle a tiraggio naturale ma solo per quei casi ove la sostituzione con caldaie a condensazione, che richiedono adeguamenti particolarmente onerosi sui condotti di evacuazione fumi, o dove non sia possibile eseguire tali adeguamenti.

Il primo passo di questo cambiamento lo vedremo già a partire da Settembre 2015, quando in rispetto alle Direttive europee verranno imposti dei requisiti minimi di efficienza energetica e limiti di emissioni per gli apparecchi per il riscaldamento e la produzione di acqua calda.

In pratica da agosto non si protranno più produrre caldaie che non rispettino i requisiti minimi di efficienza, ovvero tutte quelle quelle a tiraggio forzato di tipo tradizionale (non a condensazione) e da settembre non si protranno più vendere. Dunque chi vorrà sostituire la caldaia dal 26 settembre 2015 dovrà obbligatoriamente optare per un generatore a condensazione.

Saranno possibili delle deroghe solo per le caldaie a camera aperta ( a tiraggio naturale) per le quali la sostituzione con una caldaia a condensazione richiederebbe interventi troppo onerosi o se tali interventi sono impossibili da realizzarsi.

L’utente finale vedrà un aumento drastico dei costi di sostituzione del generatore, dovuti non tanto per il costo della caldaia stessa, ma quanto per i costi relativi ai lavori supplementari che devono essere previsti per la caldaia a condensazione. L’installatore infatti deve predisporre un sistema di scarico per la condensa che viene prodotta dalla combustione o meglio dalla condensazione dei fumi. Ci sono anche dei problemi legati all’evacuazione dei fumi, infatti per quanto concerne le caldaie a tiraggio forzato non può essere consentita l’evacuazione in una canna fumaria ramificata, quelle insomma che vediamo solitamente nei condomini.

La normativa introduce anche l’obbligo dell’etichettatura energetica che per gli apparecchi per il riscaldamento ambiente prevede una classificazione energetica da A+ a G mentre per quelli per la produzione di acqua calda sanitaria da A a G.

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AUTOCERTIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI

SCADENZA DEL 31 DICEMBRE 2014

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E’ il 31 DICEMBRE 2014 l’ultimo giorno utile per l’autocertificazione degli impianti termici del Comune di Prato e di Sesto Fiorentino, dopo tale data agli impianti che non saranno stati certificati saranno addebitatic  €. 67,76 e sottoposti al sopralluogo dei tecnici PubliEs nell’arco dei due anni successivi.

Se durante l’ispezione fosse accertata la mancanza dell’esecuzione del regolare controllo alla caldaia o venissero rilevate situazioni di non conformità alla normativa vigente, Publies trasmetterà i dati dell’utente al Comune, che adotterà i provvedimenti che riterrà più opportuni (sanzione/chiusura dell’impianto).

Viste poi l’aggiornamento pubblicato dal Ministero in merito alle FAQ  sul  nuovo  libretto  d’impianto  e  rapporti di controllo (sono state aggiunte  le  risposte  7  e 8 dedicate ai requisiti dei manutentori e alle macchine  frigorifere: per comodità riportiamo comunque integralmente anche le altre risposte pubblicate sul sito del Ministero) si riportano di seguito le nuove FAQ: efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva Ultimo aggiornamento: 24 novembre 2014 A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014 del decreto 10 febbraio 2014, riportante in allegato i modelli del “Libretto di impianto” e dei “Rapporti di controllo di efficienza energetica”, sono stati resi disponibili gli strumenti che consentono la completa attuazione, da parte del cittadino, di quanto prescrive il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (di seguito: D.P.R. 74/2013) recante la definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua per usi igienici e sanitari. Al fine di fornire le risposte ai quesiti pervenuti da amministrazioni locali, imprese, installatori, manutentori e privati cittadini, si riportano le risposte alle domande più frequenti.

IMPIANTO TERMICO

1.Gli ultimi cambiamenti nelle definizioni di “impianto termico” e “unità immobiliare” apportate dalla legge n. 90/2013 hanno generato alcuni dubbi e incertezze. Cosa si intende per “impianto termico”? Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. (di seguito d.lgs. 192/2005) regolamenta la progettazione e la realizzazione dei nuovi edifici e degli impianti in essi installati, dei nuovi impianti installati in edifici esistenti nonché le opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti. Regolamenta infine l’esercizio, il controllo, la manutenzione e le ispezioni degli impianti termici e la certificazione energetica degli edifici. A tali fini assume particolare importanza la definizione di “impianto termico” che è connessa a tutta la materia regolamentata dal D.lgs. 192/05. L’ultima definizione di impianto termico, introdotta dalla legge n. 90/2013 che ha modificato il D.lgs 192/05 (art. 2, comma 1, l-tricies), recita: l-tricies “impianto termico”: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.

Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e’ maggiore o uguale a 5 kW.

Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.” Tenuto conto delle finalità del D.lgs 192/05, si ritiene che l’impianto termico debba essere costituito da apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, senza limiti di potenza. La definizione di impianto termico comprende anche l’insieme di più apparecchi a fiamma indipendenti tra loro, installati in modo fisso, al servizio della stessa unità immobiliare, qualora la somma delle loro potenze al focolare non sia inferiore a 5 kW.

Non sono impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi comprese anche: o gli edifici residenziali monofamiliari.o le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale. Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.

CONTROLLO E MANUTENZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA

2. Chi stabilisce quali sono gli interventi di controllo e manutenzione da effettuare sugli impianti termici e la relativa frequenza? Il responsabile dell’impianto termico o per esso un terzo che ne assume la responsabilità, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 92/05 e s.m.i. e dell’art. 7 del D.P.R. 74/2013, provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. L’Allegato A al D.lgs. 92/05 definisce il responsabile dell’impianto termico come “l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche”. La predisposizione di istruzioni relative al controllo periodico degli impianti ai fini della sicurezza, con l’indicazione sia dei singoli controlli da effettuare che della loro frequenza, è compito dell’installatore, per i nuovi impianti, e del manutentore, per gli impianti esistenti, i quali devono tenere conto delle istruzioni fornite dai fabbricanti dei singoli apparecchi e componenti, ove disponibili. La vigente legislazione non contiene prescrizioni o indicazioni su modalità e frequenza dei controlli e degli eventuali interventi manutentivi sugli impianti di climatizzazione estiva e/o invernale né sui singoli apparecchi e componenti che li costituiscono. I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, pur prevedendo alcuni controlli di sicurezza sull’impianto e sui relativi sottosistemi di generazione di calore o di freddo, non sono rapporti di controllo o manutenzione ai fini della sicurezza e pertanto non sono esaustivi in tal senso. Gli interventi di controllo e manutenzione devono essere eseguiti a regola d’arte, da operatori abilitati a dette operazioni, nel rispetto della normativa vigente. L’operatore, al termine delle medesime operazioni, con la cadenza prevista dall’allegato del D.P.R. 74/2013, ha inoltre l’obbligo di effettuare un controllo di efficienza energetica i cui esiti vanno riportati sulle schede 11 e 12 del libretto di impianto e sul pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica allegato al D.M. 10 febbraio 2014 da rilasciare al responsabile dell’impianto che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione. Sui modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica devono essere annotate, nel campo osservazioni, le manutenzioni effettuate, e nei campi raccomandazioni e prescrizioni quelle da effettuare per consentire l’utilizzo sicuro dell’impianto. Sullo stesso modello il manutentore riporterà la data prevista per il successivo intervento.

LIBRETTO DI IMPIANTO

3. Quando si compila il libretto di impianto, quale modello bisogna usare e chi compila questo documento? Ai sensi del D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 5 – gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”. Il modello da usare è quello previsto dal D.M. 10/02/2014 (G.U. n. 55 del 07/03/2104) che sostituisce i preesistenti modelli di “libretto di impianto” e “libretto di centrale” e comprende anche gli impianti di condizionamento, finora esentida tale adempimento. Esso è stato concepito in modo modulare per tenere conto delle diverse possibilità di composizione dell’impianto termico. L’installatore, cui compete la prima compilazione del libretto per i nuovi impianti, o il responsabile dell’impianto, per gli impianti esistenti, provvede a compilare soltanto le schede pertinenti al caso e nel numero necessario a descrivere tutti i componenti dell’impianto termico. Per gli impianti esistenti la compilazione del nuovo libretto, a cura del responsabile dell’impianto, va fatta in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o di interventi su chiamata di manutentori o installatori. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico 20 giugno 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 153 del 4 luglio 2014, è stata introdotta una proroga agli adempimenti di cui agli articoli 1 e 2 del DM 10 febbraio 2014. La proroga comporta di fatto che, a partire dal 15 ottobre 2014, a seguito di nuove installazioni di impianti termici o in occasione di controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o degli interventi su chiamata di manutentori o installatori, sarà obbligatorio l’uso dei nuovi modelli di libretto introdotti con DM 10 febbraio 2014. Per ogni sistema edificio/impianto, di norma, va compilato un solo libretto di impianto in modo da stabilire un legame univoco tra edificio e codice di impianto che sarà attribuito dal catasto regionale degli impianti termici. Solo nel caso di impianti centralizzati nei quali l’impianto di climatizzazione invernale è distinto (impianti che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati) dall’impianto di climatizzazione estiva è possibile compilare due diversi libretti di impianto. Nel caso in cui uno dei servizi sia centralizzato (riscaldamento o raffrescamento) e all’altro, si provveda in modo autonomo, vanno anche compilati i libretti degli impianti autonomi.

TRATTAMENTO DELL’ACQUA DI RAFFREDDAMENTO DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA

4. Nel nuovo modello del libretto di impianto nel riquadro 2.5, cosa si intende per “senza recupero termico”, “ a recupero termico parziale” e “ a recupero termico totale”? In relazione al punto 2.5 del nuovo libretto di impianto si precisa che:

o il termine “senza recupero termico” individua i circuiti con acqua a perdere;

o il termine “a recupero termico parziale” individua i circuiti in cui l’acqua viene parzialmente riciclata (es. torri evaporative);

o il termine “a recupero termico totale ” individua circuiti chiusi.

CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

5. Quando e su quali impianti si eseguono i controlli di efficienza energetica?

I controlli di efficienza energetica, si eseguono, ai sensi dell’art.8, comma 1 del D.P.R. 74/2103 “in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:

a) il sottosistema di generazione come definito nell’Allegato A del decreto legislativo;

b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;

c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.”

La cadenza da rispettare è quella dell’allegato A del D.P.R. 74/2013. L’art. 8, comma 3 del D.P.R. 74/2103, prevede che i controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati:

a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;

b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;

c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.” Per quanto riguarda le macchine frigorifere e/o pompe di calore, in accordo con la tabella dell’allegato A del D.P.R. 74/2013, si procede al controllo di efficienza energetica solo quando la potenza utile, in una delle modalità di utilizzo (climatizzazione invernale/estiva), è maggiore o uguale a 12 kW. Per quanto riguarda i limiti degli intervalli di potenza di cui alla nota “1” dell’allegato A del D.P.R. 74/2013 che recita “I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori o delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto”, si precisa che per “stesso impianto” si intende che la somma delle potenze va effettuata solo quando le macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione. Per i singoli apparecchi con potenza inferiore ai valori limite riportati sul suddetto allegato A non si compilano, pertanto, i rapporti di controllo di efficienza energetica. Circa i limiti delle potenze, (maggiore o uguale o semplicemente maggiore e segni adottati) citati nel comma 1 dell’art. 8 e nell’allegato A del D.P.R. 74/2013, vanno interpretati nel senso di “maggiore o uguale” in accordo con l’art. 9 del D.P.R. 74/2013 che stabilisce i limiti di potenza per gli accertamenti e le ispezioni. Non si possono, infatti, fare gli accertamenti e/o le ispezioni se non sono previsti i controlli di efficienza energetica. L’articolo 2, comma 2, del DM 10 febbraio 2014, prevede che “gli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili” siano esclusi dai controlli di efficienza energetica di cui all’articolo 2, comma 1. Ai fini della applicazione del DM 10 febbraio 2014, la definizione di “impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili” resta valida anche in presenza di eventuali consumi elettrici degli ausiliari.

PERIODICITÀ DELL’INVIO DEL RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA

6. Quando deve essere trasmesso il rapporto di controllo di efficienza energetica all’autorità competente? I commi 1 e 2 dell’art. 8 del D.P.R 74/2103 prevedono l’obbligo di compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica in occasione dell’esecuzione dei controlli ed eventuale manutenzione secondo le indicazioni fornite dall’installatore o dal manutentore ai sensi dell’art. 7 dello stesso decreto. Il comma 5 dell’art.8 del D.P.R. 74/2013, circa la cadenza di trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica alla Regione o Provincia autonoma o alle autorità da queste all’uopo designate, rimanda all’allegato A dello stesso decreto. Le suddette cadenze devono, comunque, essere rispettate.

REQUISITI MANUTENTORI

7. Quali sono i requisiti che devono avere i manutentori degli impianti termici e come li devono dimostrare? Le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (D.M. 37/08), per le tipologie impiantistiche pertinenti. Le tipologie impiantistiche riguardanti gli impianti termici degli edifici sono quelle previsti dalle lettere c) ed e) del suddetto D.M. 37/08. In particolare esse sono: lettera c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; lettera e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali. Nella maggior parte dei casi, impianti termici alimentati a gas, occorrono entrambe le abilitazioni che la ditta manutentrice dimostra attraverso un documento rilasciato dalla Camera di Commercio.
Nel caso di impianti con macchine frigorifere contenenti gas serra occorre, inoltre, che l’impresa sia inscritta al registro nazionale delle persone e delle imprese ai sensi del DPR 43/2012.

MACCHINE FRIGORIFERE

8. Per gli impianti con macchine frigorifere e/o pompe di calore è sufficiente compilare e tenere aggiornato il libretto di impianto ? Per le macchine frigorifere, contenenti gas HFC (F-gas) in quantità uguale o superiore a 3 kg, oltre al libretto di impianto, occorre tenere aggiornato il Registro dell’apparecchiatura pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente. Entro il 31 maggio di ogni anno, anche in assenza di modifiche o interventi sulle apparecchiature, va presentata, inoltre, al Ministero dell’ambiente, per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), una dichiarazione contenete informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro dell’apparecchiatura.

DIRITTI E DOVERI IN CASO DI AFFITTO

casa

Casa in affitto. La caldaia si guasta ed è necessario sostituire dei pezzi. Chi paga?

Capita sempre più spesso che ci vengano chieste delucidazioni sulla competenza delle spese di manutenzione della caldaia in caso di abitazione in affitto.

Normalmente se il contratto di affitto è correttamente scritto e registrato non si dovrebbero avere dubbi, purtroppo, non di rado, ci si appella ad interpretazioni di clausole per evitare di pagare quanto dovuto.

Capita infatti che il manutentore sia contattato dall’occupante dell’abitazione e che in tale occasione si rilevino problemi o prodotti o condizioni fuori norma. Da qui alla controversia tra locatore e conduttore è un attimo. Cerchiamo allora di dare qualche indicazione per evitare spiacevoli discussioni sia tra proprietari e affittuari, che di questi con il manutentore.

Iniziamo col dire che il proprietario deve consegnare all’affittuario un’abitazione in buone condizioni manutentive e a norma secondo quanto disposto dalla legge nei riguardi degli impianti, inoltre nel contratto di affitto dove essere specificata la ripartizione degli oneri, nello specifico quelli relativi agli “impianti di riscaldamento, condizionamento, produzione di acqua calda e addolcimento acque”, e che ordinariamente tale ripartizione avviene così:

Installazione e sostituzione degli impianti: Proprietario  o Locatore
Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti: Proprietario o Locatore
Manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento: Proprietario o Locatore
Manutenzione ordinaria degli impianti, analisi combustione: Affittuario o Conduttore
Pulizia annuale degli impianti e dei filtri: Affittuario o Conduttore

Nel caso in cui sul contratto tale ripartizione non fosse ben specificata, possiamo consultare il codice civile  o alcune sentenze in materia; è del  26 maggio 2014 la sentenza della Corte di Cassazione n. 11353 in cui si afferma che “In materia di spese di manutenzione nell’ambito dei contratti di locazione, spetta al proprietario la spesa necessaria per la sostituzione della caldaia non a norma.”

Mentre l’art. 1576 Codice Civile, primo comma, recita: “Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.”.
Mentre l’art. 1609 Codice Civile precisa: “Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell’art. 1576 devono essere eseguite dall’inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito.”.

Non è facile distinguere tra deterioramento dovuto all’uso e vetustà o caso fortuito. In questi casi, gli usi locali ma soprattutto il buon senso, sono necessari per risolvere la questione prima di andare in Tribunale.
Le manutenzioni ordinarie riguardano le verifiche periodiche, messa in funzione e riparazioni dovute al normale uso, sono sempre a carico del conduttore sia nel caso di impianto autonomo sia nel caso di riscaldamento centralizzato.

La sostituzione della caldaia, invece, deve essere considerata opera di manutenzione straordinaria e quindi spetta al proprietario.

 

vedi anche Il Sole 24 Ore

ECCO LA FAQ PREDISPOSTA DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER FORNIRE ULTERIORI CHIARIMENTI SUI NUOVI LIBRETTI DI IMPIANTO E SUI CONTROLLI SULL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI APPARECCHI

faq

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014 del decreto 10 febbraio 2014, riportante in allegato i modelli del “Libretto di impianto” e dei “Rapporti di controllo di efficienza energetica”, sono stati resi disponibili gli strumenti che consentono la completa attuazione, da parte del cittadino, di quanto prescrive il  decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (di seguito: D.P.R. 74/2013) recante la definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua per usi igienici e sanitari.

Al fine di fornire le risposte ai quesiti pervenuti da amministrazioni locali, imprese, installatori, manutentori e privati cittadini, si riportano le risposte alle domande più frequenti.

IMPIANTO TERMICO

1. Gli ultimi cambiamenti nelle definizioni di “impianto termico” e “unità immobiliare” apportate dalla legge n. 90/2013 hanno generato alcuni dubbi e incertezze. Cosa si intende per “impianto termico”?

Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. (di seguito d.lgs. 192/2005) regolamenta la progettazione e la realizzazione dei nuovi edifici e degli impianti in essi installati, dei nuovi impianti installati in edifici esistenti nonché le opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti. Regolamenta infine l’esercizio, il controllo, la manutenzione e le ispezioni degli impianti termici e la certificazione energetica degli edifici.

A tali fini assume particolare importanza la definizione di “impianto termico” che è connessa a tutta la materia regolamentata dal D.lgs. 192/05. L’ultima definizione di impianto termico, introdotta dalla legge n. 90/2013 che ha modificato il D.lgs 192/05 (art. 2, comma 1, l-tricies), recita:

 l-tricies “impianto termico”: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e’ maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.”

Tenuto conto delle finalità del D.lgs 192/05, si ritiene che l’impianto termico debba essere costituito da apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, senza limiti di potenza. La definizione di impianto termico comprende anche l’insieme di più apparecchi a fiamma indipendenti tra loro, installati in modo fisso, al servizio della stessa unità immobiliare, qualora la somma delle loro potenze al focolare non sia inferiore a 5 kW.

Non sono impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi comprese anche:

  • gli edifici residenziali monofamiliari.
  • le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.

Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.

CONTROLLO E MANUTENZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA

2. Chi stabilisce quali sono gli interventi di controllo e manutenzione da effettuare sugli impianti termici e la relativa frequenza?

Il responsabile dell’impianto termico  o per esso un terzo che ne assume la responsabilità, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 92/05 e s.m.i. e dell’art. 7 del D.P.R. 74/2013,  provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. L’Allegato A al D.lgs. 92/05 definisce il responsabile dell’impianto termico come “l’occupante, a  qualsiasi titolo, in  caso  di  singole  unità  immobiliari  residenziali;  il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali  non locate; l’amministratore, in  caso  di  edifici  dotati  di  impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il  proprietario  o l’amministratore  delegato  in  caso  di  edifici  di  proprietà  di soggetti diversi dalle persone fisiche”.

La predisposizione di istruzioni relative al controllo periodico degli impianti ai fini della sicurezza, con l’indicazione sia dei singoli controlli da effettuare che della loro frequenza, è compito dell’installatore, per i nuovi impianti, e del manutentore, per gli impianti esistenti, i quali devono tenere conto delle istruzioni fornite dai fabbricanti dei singoli apparecchi e componenti, ove disponibili. La vigente legislazione non contiene prescrizioni o indicazioni su modalità e frequenza dei controlli e degli eventuali interventi manutentivi sugli impianti di climatizzazione estiva e/o invernale né sui singoli apparecchi e componenti che li costituiscono.

I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, pur prevedendo alcuni controlli di sicurezza sull’impianto e sui relativi sottosistemi di generazione di calore o di freddo, non sono rapporti di controllo o manutenzione ai fini della sicurezza e pertanto non sono esaustivi in tal senso.

Gli interventi di controllo e manutenzione devono essere eseguiti a regola d’arte, da  operatori abilitati a dette operazioni, nel rispetto della normativa vigente. L’operatore, al termine delle medesime operazioni, ha inoltre l’obbligo di effettuare un controllo di efficienza energetica i cui esiti vanno riportati sulle schede 11 e 12 del libretto di impianto e sul pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica allegato al D.M. 10 febbraio 2014 da rilasciare al responsabile dell’impianto che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.

Sui modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica devono essere annotate, nel campo osservazioni, le manutenzioni effettuate, e nei campi raccomandazioni e prescrizioni quelle da effettuare per consentire l’utilizzo sicuro dell’impianto. Sullo stesso modello il manutentore riporterà la data prevista per il successivo intervento.

LIBRETTO DI IMPIANTO

3. Quando si compila il libretto di impianto, quale modello bisogna usare e chi compila questo documento?

Ai sensi del D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 5 – gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”. Il modello da usare è quello previsto dal D.M. 10/02/2014 (G.U. n. 55 del 07/03/2104) che sostituisce i preesistenti modelli di “libretto di impianto” e “libretto di centrale” e comprende anche gli impianti di condizionamento, finora esenti da tale adempimento. Esso è stato concepito in modo modulare per tenere conto delle diverse possibilità di composizione dell’impianto termico. L’installatore, cui compete la prima compilazione del libretto per i nuovi impianti, o il responsabile dell’impianto, per gli impianti esistenti, provvede a compilare soltanto le schede pertinenti al caso e nel numero necessario a descrivere tutti i componenti dell’impianto termico.

Per gli impianti esistenti la compilazione del nuovo libretto, a cura del responsabile dell’impianto, va fatta in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o di interventi su chiamata di manutentori o installatori.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico 20 giugno 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 153 del 4 luglio 2014, è stata introdotta una proroga agli adempimenti di cui agli articoli 1 e 2 del DM 10 febbraio 2014. La proroga comporta di fatto che, a partire dal 15 ottobre 2014, a seguito di nuove installazioni di impianti termici o in occasione di controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o degli interventi su chiamata di manutentori o installatori, sarà obbligatorio l’uso dei nuovi modelli di libretto introdotti con DM 10 febbraio 2014.

Per ogni sistema edificio/impianto, di norma, va compilato un solo libretto di impianto in modo da stabilire un legame univoco tra edificio e codice di impianto che sarà attribuito dal catasto regionale degli impianti termici. Solo nel caso di impianti centralizzati nei quali l’impianto di climatizzazione invernale è distinto (impianti che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati) dall’impianto di climatizzazione estiva è possibile compilare due diversi libretti di impianto.

Nel caso in cui uno dei servizi sia centralizzato (riscaldamento o raffrescamento) e all’altro, si provveda in modo autonomo,  vanno anche compilati i libretti degli impianti autonomi.

TRATTAMENTO DELL’ACQUA DI RAFFREDDAMENTO DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA

4. Nel nuovo modello del libretto di impianto nel riquadro 2.5, cosa si intende per “senza recupero termico”, “ a recupero termico parziale” e “ a recupero termico totale”?

In relazione al punto 2.5 del nuovo libretto di impianto si precisa che:

  • il termine “senza recupero termico” individua i circuiti con acqua a perdere;
  • il termine “a recupero termico parziale” individua i circuiti  in cui l’acqua viene parzialmente riciclata (es. torri evaporative);
  • il termine “a recupero termico totale ” individua circuiti chiusi.

CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

5. Quando e su quali impianti si eseguono i controlli di efficienza energetica?

I controlli di efficienza energetica, si eseguono, ai sensi dell’art.8, comma 1 del D.P.R. 74/2103 “in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
a) il sottosistema di generazione come definito nell’Allegato A del decreto legislativo;
b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.”

L’art. 8, comma 3 del D.P.R. 74/2103, prevede che i controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati:
a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.”

Per quanto riguarda le macchine frigorifere e/o pompe di calore, in accordo con la tabella dell’allegato A del D.P.R. 74/2013, si procede al controllo di efficienza energetica solo quando la potenza utile, in una delle modalità di utilizzo (climatizzazione invernale/estiva), è maggiore o uguale a 12 kW.

Per quanto riguarda i limiti degli intervalli di potenza di cui alla nota  “1”  dell’allegato A del D.P.R. 74/2013 che recita “I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori o delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto”, si precisa che per “stesso impianto” si intende che la somma delle potenze va effettuata solo quando le macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione. Per i singoli apparecchi con potenza inferiore ai valori limite riportati sul suddetto allegato A non si compilano, pertanto, i rapporti di controllo di efficienza energetica.

Circa i limiti delle potenze, (maggiore o uguale o semplicemente maggiore e segni adottati) citati nel comma 1 dell’art. 8 e nell’allegato A del D.P.R. 74/2013, vanno interpretati nel senso di “maggiore o uguale” in accordo con l’art. 9 del D.P.R. 74/2013 che stabilisce i limiti di potenza per gli accertamenti e le ispezioni. Non si possono, infatti, fare gli accertamenti e/o le ispezioni se non sono previsti i controlli di efficienza energetica.

L’articolo 2, comma 2, del DM 10 febbraio 2014, prevede che “gli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili” siano esclusi dai controlli di efficienza energetica di cui all’articolo 2, comma 1.

Ai fini della applicazione del DM 10 febbraio 2014, la definizione di “impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili” resta valida anche in presenza di eventuali consumi elettrici degli ausiliari.

PERIODICITÀ DELL’INVIO DEL RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA

6. Quando deve essere trasmesso il rapporto di controllo di efficienza energetica all’autorità competente?

I commi 1 e 2 dell’art. 8 del D.P.R 74/2103 prevedono l’obbligo di compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica in occasione dell’esecuzione dei controlli ed eventuale manutenzione secondo le indicazioni fornite dall’installatore o dal manutentore ai sensi dell’art. 7 dello stesso decreto.

Il comma 5 dell’art.8 del D.P.R. 74/2013, circa la cadenza di trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica alla Regione o Provincia autonoma o alle autorità da queste all’uopo designate, rimanda all’allegato A dello stesso decreto. Le suddette cadenze devono, comunque, essere rispettate.

Ministero dello Sviluppo Economico

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