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OBBLIGHI DI LEGGE E MANUTENZIONE DELLA CALDAIA: COSA DICE HERMANN SAUNIER DUVAL

 

hermann-saunier-duval BIMBO

 

Le disposizioni di legge individuano nel proprietario dell’abitazione il responsabile dell’impianto, il quale può delegare un “Terzo Responsabile” che accetti l’incarico.
Il DPR nr. 412 del 1993 ha tuttavia individuato nell’occupante dell’unità immobiliare (inquilino/utente) la figura responsabile dell’impianto (in vece del proprietario) ai fini del risparmio energetico (condizioni variate con il DPR 74/2013).

Nel caso di impianti centralizzati condominiali, responsabile dell’impianto è l’Amministratore (che può a sua volta delegare un “Terzo Responsabile”.
La nomina a “Terzo Responsabile” presuppone una piena autonomia per tutte le attività di manutenzione ordinaria + straordinaria + verifiche e adeguamenti (es. videoispezioni e sostituzione canne fumarie).

Per questo, in genere, la proprietà/l’utente preferiscono mantenere il controllo diretto delle spese e delegare semplicemente la manutenzione (ma non la responsabilità dell’impianto) ad un “tecnico manutentore”, attraverso un contratto di manutenzione programmata.

In questo modo il proprietario/l’utente rimane responsabile di decidere se, come e quando ad es. effettuare interventi straordinari o cambiare la caldaia.

Il responsabile di impianto (proprietario / Amministratore / utente o Terzo Responsabile) è comunque passibile di una sanzione da 516 a 2.582 Euro nel caso in cui non adotti tutte le precauzioni atte a contenere i consumi di energia, oppure anche nel caso in cui non provveda a far eseguire le manutenzioni di Legge.

In base decreto 37/2008, i lavori di installazione, ampliamento e trasformazione dell’impianto di riscaldamento, climatizzazione o idrosanitario (inclusa la semplice sostituzione di una caldaia o scaldabagno) devono essere affidati esclusivamente a imprese abilitate.
Il non rispetto delle norme di sicurezza del gas, quale anche, ad esempio, la mancata manutenzione e/o il mancato adeguamento degli impianti non sicuri possono costituire una violazione penale ai sensi della legge 1083/71.
L’impianto di riscaldamento fa parte degli impianti tecnici dell’immobile, così come la caldaia, la conduttura del gas, la canna fumaria etc, che sono tutti “componenti di impianto” al pari ad es. dei caloriferi.

L’occupante l’unità immobiliare (inquilino) è tenuto a mantenere l’immobile e i relativi impianti in buono stato di conservazione, provvedendo a tutte le operazioni di pulizia e manutenzione necessarie (ad es., la manutenzione periodica annuale degli impianti fino a 35 kW e la disincrostazione dal calcare dei vari componenti di impianto).

Il proprietario è invece tenuto alle verifiche e alle opere straordinarie ed agli adeguamenti di Legge. Il proprietario/locatore rimane poi responsabile se dai vizi della cosa locata (inclusi i relativi impianti) può derivare un serio pericolo all’inquilino/occupante.

La manutenzione è fondamentale per assicurare in primo luogo un risparmio sul consumo di combustibile, riducendo le probabilità di imprevisti e fermi tecnici nella stagione di riscaldamento e quindi per mettere l’apparecchio in condizione di avere una vita operativa di durata decisamente maggiore dello standard medio.

La manutenzione periodica di tutti gli impianti di riscaldamento è un’operazione obbligatoria secondo le cadenze fissate dal D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni e dalle disposizioni regionali.

La manutenzione è una operazione da programmare al termine della stagione di riscaldamento o all’approssimarsi dell’autunno, in modo da prenotare per tempo l’intervento presso il proprio manutentore di fiducia ed essere certi di un buon funzionamento all’accensione.

Per gli impianti di riscaldamento centralizzati è fatto obbligo all’Amministratore dello stabile di chiamare a tempo debito il tecnico abilitato per la pulizia della caldaia, il controllo dei fumi (verifica di rendimento) e la verifica generale dell’impianto termico e del locale “centrale termica”.

Ogni anno tutti gli impianti termici devono essere sottoposti a manutenzione, mentre la verifica del rendimento energetico della caldaia dovrà essere effettuata secondo le seguenti cadenze:

impianti fino a 35 kW => secondo le istruzioni indicate nel libretto di uso e manutenzione.
impianti da 35 a 350 kW => una volta ogni anno
impianti sopra i 350 kW => due volte all’anno

Sul “Libretto di Impianto o Centrale” deve essere obbligatoriamente annotato il rendimento di combustione della caldaia misurato in occasione delle verifiche, nonché il consumo annuo di combustibile (es. gas o gasolio) come nell’allegato H del D.Lgs 192/2005, o nelle analoghe prescrizioni dei vari provvedimenti regionali.
Nel caso in cui la caldaia non raggiunga il rendimento minimo prescritto dal D.Lgs 192/2005, è fatto obbligo procedere alla sostituzione entro 300 giorni dalla verifica.

Il responsabile di impianto (proprietario/occupante) o il Terzo Responsabile (se è stato nominato) è passibile di una sanzione da 516 a 2.582 Euro nel caso in cui non adotti tutte le precauzioni atte a contenere i consumi di energia dell’impianto, o nel caso in cui non provveda a far eseguire le manutenzioni di Legge.

Le verifiche degli impianti sono affidate ai Comuni con più di 40.000 abitanti oppure dalle Province nel caso di Comuni con meno di 40.000 abitanti.

Le regioni stabiliscono in genere le modalità per la cosiddetta “autocertificazione” dell’avvenuta manutenzione che, prevedendo il pagamento di un tributo (mediante procedure quali l’apposizione del “bollino verde”, o analoghi), evitano all’utente la visita ispettiva a pagamento da parte dell’ente di controllo. La visita ispettiva può avvenire ancora, ma “a campione”, in questo caso in forma gratuita.
E’ importante comunque sottolineare che la “visita ispettiva” non sostituisce la manutenzione periodica dell’impianto, che rimane obbligatoria ed è demandata al tecnico manutentore di vostra fiducia.

Occorre infine precisare che la manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento, così come definita ai sensi del D.Lgs 192/2005, all’Allegato A, comprende tutte e sole le operazioni ” previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d’uso corrente”. In altre parole, operazioni quali le videoispezioni dei camini/canne fumarie o anche le semplici decalcificazioni con impiego di acidi saranno da considerarsi operazioni di manutenzione straordinaria ai sensi del DPR 412/93, in quanto richiedono attrezzature speciali e/o protezioni da laboratorio. Tali operazioni sono di norma escluse (se non diversamente specificato) dai contratti di manutenzione periodica/ordinaria, in quanto la loro cadenza non è prevedibile (ad es. dipende dalla durezza dell’acqua, dal livello di consumo individuale e dalla temperatura impostata per l’acqua calda).

Le operazione di manutenzione straordinaria possono spettare al proprietario (es. videoispezione del camino o canna fumaria), che è tenuto tra l’altro agli eventuali adeguamenti di Legge, o all’occupante/inquilino ( es. decalcificazione), che è tenuto al mantenimento delle condizioni iniziali dell’impianto.

n.b. con l’art. 6 del D.P.R. 74/2013 non è più consentita la delega di terzo responsabile nel caso di singole unità immobiliari residenziali (vedi DPR 74_2013)

vedi anche il sito di  Hermann Saunier Duval

Nuova normativa sugli impianti termici

Dal 27 Giugno 2013 è in vigore la nuova normativa per gli impianti termici, il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c) , del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.” E da allora si leggono e si sentono continui proclami sul cambio della periodicità dei controlli sugli impianti termici da 2 a 4 anni con un conseguente risparmio annuo da 60 a 100 €.

Considerate le diverse telefonate da parte dei clienti che chiedono delucidazioni sulle tempistiche e a volte il rifiuto di alcuni utenti di effettuare la manutenzione annuale “perché hanno sentito i consumatori che gli hanno detto di fare controllare la caldaia ogni 4 anni e non ogni due”, abbiamo pensato fosse opportuno scrivere questa nota per cercare di aiutare  gli utenti a non correre inutili pericoli, non facendo controllare la caldaia, e a non incorrere in sanzioni per il mancato rispetto delle tempistiche.

Per prima cosa occorre chiarire che la manutenzione annuale non è il controllo sull’efficienza energetica. Infatti, anche se, nell’anno in cui ricade il controllo le due operazioni vengono fatte insieme, sono due cose distinte e indipendenti.

La manutenzione della caldaia o del climatizzatore viene eseguita ai fini della sicurezza  e per la tempistica ci si deve attenere alle indicazioni presenti nel libretto di uso e manutenzione del fabbricante o in mancanza di questo, alle prescrizioni e alla periodicità prevista dalle norme UNI e CEI. Spetta comunque al manutentore, presa visione dello stato dell’apparecchio e/o dell’impianto, comunicare per iscritto al cliente quali interventi vanno effettuati e con quale tempistica per garantire un funzionamento in sicurezza.

Il controllo di efficienza energetica ha lo scopo di monitorare l’efficienza energetica appunto quindi l’uso efficiente dei combustibili e la riduzione dell’inquinamento,  e la sua tempistica è dettata dalla normativa vigente.

Ora, da una lettura un po’ più attenta del DPR 74/2013 si scopre che il motivo principale per il quale è stata emanata è la necessità di recepire la disciplina relativa alle ispezioni degli impianti di climatizzazione estiva (i condizionatori) come richiesto dalla direttiva 2002/91/CE e che, come rilevato dalla Commissione Europea, risultava assente nell’ordinamento italiano a differenza di quanto accade negl’altri paesi dell’unione.

Sempre all’interno della norma vengono richiamate le tempistiche del controllo di efficienza energetica per gli impianti di riscaldamento e, (novità) per quelli di condizionamento estivo, ed è  da tale richiamo che sono nati i proclami sensazionalistici a cui si accennava sopra: infatti nell’allegato A del DPR 74/2013 sono riportati i limiti massimi inderogabili entro i quali effettuare i controlli, non minimi!

La tabella che riporta i limiti (massimi e inderogabili) diversi a seconda delle potenza e del tipo di combustibile utilizzato dall’impianto, indica in 4 anni il limite massimo inderogabile per i controlli sull’efficienza energetica dei generatori di potenza inferiore ai 35 kW, ovvero la stragrande maggioranza, se non la totalità, delle caldaie domestiche.

Ma come già detto sopra si tratta di un limite massimo di tempo che può trascorrere tra un controllo di efficienza ed il successivo; la norma non cancella i limiti indicati dalla legislazione pregressa (tant’è che all’art. 12 del DPR 74/2013 – abrogazioni – non risulta, appunto, abrogato l’articolo 18 del DPR 412/1993).

È infatti in base all’articolo 18 del DPR 412/1993 che viene stabilita la cadenza ogni 2 anni dei controlli di efficienza energetica, si legge infatti: ai sensi dell’art. 31 della Legge 10/1991 i comuni con più di 40.000 abitanti e le provincie per la restante parte del territorio effettuano, con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti ed anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, i controlli necessari ad accertare l’effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell’impianto termico…omiss…

Ad oggi il controllo di efficienza energetica (il cosiddetto controllo dei fumi o analisi della combustione) viene e continua ad essere richiesto ogni 2 anni, perché così prescrive l’art. 18 del DPR 412/1993 (che ribadisco NON è stato abrogato dalla nuova normativa, quindi è ancora in vigore!), richiesta dunque perfettamente legittimata dalla normativa vigente.

F. Storai 06/11/2013

Libretto-impianto-caldaia

vedi DPR 74/2013

Detrazioni Fiscali: Attestato di Prestazione Energetica e caldaie a condensazione

L’accesso alla detrazione del 65% per interventi come l’installazione di pannelli solari – dal 01/01/2008 - o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale – dal 15/08/2009 -(interventi  per i quali nel tempo si è attuata una semplificazione delle procedure di trasmissione) non prevede l’obbligo della presentazione dell’Attestato di prestazione energetica.

Infatti, l’Ape è obbligatorio solo per ottenere la detrazione del 65% relativamente ad alcuni interventi, come quelli grazie ai quali si consegue un risparmio energetico del 20% nella climatizzazione invernale, la coibentazione delle strutture opache e la sostituzione degli infissi in contesti diversi dalle singole unità immobiliari (interventi ai sensi dei commi 344 e 345 della Legge 296/2006).

ape

Maggiori informazioni si trovano nelle faq di Enea.

vedi anche Guida+risparmio.energetico.agg.sett.2013[1]

 

 

da Il Sole 24Ore n. 296 del 28/10/2013

Detrazioni Fiscali: sostituzione della caldaia e spese per l’arredamento

Sembra ormai sicuro che la Legge di stabilità riproporrà anche per il prossimo anno i bonus legati ai lavori in casa; prima di iniziare è allora utile valutare con attenzione e calcoli alla mano, si scopre che il bonus mobili può in molti casi annullare di ben 15 punti percentuali il vantaggio concesso per il risparmio energetico.

L’arrivo del bonus mobili ha scompigliato un po’ le carte: lo sconto per arredamenti ed elettrodomestici di classe A+ può essere abbinato solo alle ristrutturazioni edilizie abilitiate al 50%. E, secondo le interpretazioni restrittive dell’Entrate, neanche a tutte.

IL CASO DELLA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA CON ACQUISTO MOBILI

Le Esigenze: una famiglia di 4 persone deve sostituire nel proprio appartamento la caldaia a metano ormai guasta. Con l’occasione , pensa anche di sfruttare il bonus mobili e di rinnovare l’arredamento del salotto.

La Scelta: la famiglia può optare per una caldaia di tipo tradizionale (es. un modello medio alto con potenza di 28 kW), oppure una a condensazione che garantisce l’accesso alla detrazione del 65% per il risparmio energetico (es. un modello sempre da 28 kW) e minori consumi annui.

Le Differenze: in media e in condizioni standard tra i due prodotti la differenza di prezzo varia dal 30 al 50% in più per i modelli a condensazione. A sua volta la caldaia a condensazione garantisce un risparmio medio annuo che varia dal 15 al 30% (a seconda delle condizioni) rispetto ai modelli tradizionali.

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Il Risultato: a far la differenza in questo caso è proprio l’aggiunta del bonus mobili. Se questo non ci fosse, infatti, la maggior spesa per il modello a condensazione verrebbe in parte recuperata grazie alla detrazione del 65%, che unita al risparmio sui consumi potrebbe orientare verso la caldaia a condensazione.

vedi Il Sole 24ore

vedi anche la Guida_ristrutturazioni_ottobre.2013[1]

 

da L’Esperto Risponde de Il Sole 24Ore n. 57

Quesito n. 3227

Dovendo installare nella mia abitazione dei condizionatori a pompa di calore, vorrei sapere di quale detrazione posso fruire  e se devo fare qualche comunicazione per il lavoro da eseguire.

T.M. – Milano

Per l’acquisto e l’installazione di condizionatori, se a pompa di calore, è possibile alternativamente fruire del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986 e articolo 16 del DL 63/2013, convertito in legge 90/2013, guida al 36-50% su www.agenziaentrate.it) oppure della maggiore detrazione del 65% (articolo 14 del DL 63/2013, convertito in legge 90/2013) quantomeno fino al 31/12/2013, tenuto conto delle modifiche apportate in sede di conversione in legge del Dl63/2013.

Entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori, occorre inviare la prescritta comunicazione all’ENEA (vedi guida al 65% su www.agenziaentrate.it).

I pagamenti delle fatture devono essere eseguiti con bonifico bancario o postale.

In tema di detrazioni del 50%, su ristrutturazione e arredi, e del 65% su interventi di risparmio energetico, si annuncia una proroga. Le novità sono previste nel disegno di legge di stabilità esaminato martedì 15/10/2013 e ancora in attesa di approvazione da parte del Parlamento.

 

24 h

da Il Sole 24Ore

vedi anche Guida+risparmio.energetico.agg.sett.2013[1] e Guida_ristrutturazioni_ottobre.2013[1]

 

da L’Esperto risponde  de Il Sole 24 ore n. 57

quesito n. 3223

Nell’appartamento di mia proprietà, ove risiedo, si è guastato lo scaldabagno a gas di tipo istantaneo, (….omiss). Posso sostituirlo con un nuovo scaldabagno godendo delle agevolazioni fiscali del 50 oppure del 65 per cento? Quali caratteristiche deve rispettare il nuovo apparecchio per beneficiarne?

C.S. – Torino

La risposta al primo quesito è affermativa. con riferimento alla detrazione Irpef/Ires per gli interventi di efficienza energetica, il DL 63/2013, convertito in legge 90/2013, all’articolo 14, ha prorogato e potenziato, dal 55 al 65%, la detrazione stessa, con effetto dal 6 giugno al 31/12/2013.

Al riguardo, la circolare 29/E/2013, conferma l’applicabilità della detrazione Irpef/Ires anche alle spese, sostenute dal 06/06/2013, per l’acquisto di pompe di calore e scaldacqua.

Sul punto, si ricorda che – nel testo originario del DL 63/2013, entrato in vigore il 06/06/2013 – l’articolo 14 prevedeva la proroga della detrazione Irpef/Ires per la riqualificazione energetica, nella misura del 65% per le spese sostenute dal 06/06/2013 al 31/12/2013, con esclusione degli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia, sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Successivamente, nella formulazione definitiva della legge di conversione 90/2013, tale esclusione è venuta meno, cosicché l’agevolazione fiscale si applica, laddove ne ricorrano i presupposti, anche a tali tipi di intervento. In merito, la circolare 29/E/2013 chiarisce che tale modifica ha effetto retroattivo, dovendo esplicare la sua efficacia partire dal 06/06/2013, data di entrata in vigore del DL 63/2013, e non dal 04/08/2013, data di entrata in vigore della legge di conversione.

I requisiti energetici degli scaldacqua non sono dettati dalla legge: l’importante è che siano in linea con la normativa attuale e comportino un miglioramento dell’efficienza energetica rispetto al vecchio impianto.

In alternativa è possibile fruire, come intervento di risparmio energetico, anche della detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986 e articolo 16 del DL 63/2013, convertito in legge 90/2013, guida al 50% su www.agenziaentrate.it).

In tema di detrazioni del 50%, su ristrutturazione e arredi, e del 65%, su interventi di risparmio energetico, si annuncia una proroga.  Le novità sono previste nel disegno di legge di stabilità esaminato martedì 15/10/2013, e ancora in attesa di approvazione da parte del Parlamento.

 

24 h

 

da Il Sole 24Ore

vedi anche Guida+risparmio.energetico.agg.sett.2013[1]

 

 

Detrazioni Fiscali per la sostituzione della caldaia fino al 31 dicembre

DETRAZIONE DEL 50%

Fra gli interventi ammessi alla detrazione del 50% (elencati nella Guida alle ristrutturazioni edilizie dell’Agenzia delle Entrate – aggiornata a ottobre 2013), vi è il caso della sostituzione della vecchia caldaia con una nuova tradizionale (ma anche con una a condensazione o a biomassa, o pompa di calore). Per ottenere lo sgravio è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:

■ causale del versamento “spese per ristrutturazione edilizia 50% ai sensi art. 16-bis TUIR (D.P.R. n. 917/86) e D.L. n. 83/2012 convertito dalla Legge n. 134/2012″.
■ codice fiscale del soggetto che paga
■ codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Il contribuente deve conservare:

■ la ricevuta del bonifico,
■ le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate. ( documenti intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero infatti essere richiesti dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi
■ non è necessario produrre alcuna dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa ai lavori di sostituzione della caldaia, poiché fa fede la “dichiarazione di conformità” rilasciata dall’installatore.

DETRAZIONE DEL 65%

Dal 6 giugno 2013, per le caldaie a condensazione (con termoregolazione del calore) o a biomassa, l’agevolazione fiscale è del 65% (non più del 55%), con scadenza 31 dicembre 2013, per i privati (singole unità immobiliari) e 30 giugno 2014, per i condomini.

Si ricorda, a tale proposito, che per rientrare nell’aliquota IRPEF del 65% vale il principio di cassa, ovvero fa fede la data del bonifico, non della fattura. Quindi, i pagamenti effettuati a partire dal 6 giugno 2013 permetteranno di rientrare nella detrazione del 65%.

Nel caso delle pompe di calore, queste ultime sono state escluse dalla detrazione del 65%. Fino al 30 giugno 2013 potranno tuttavia continuare a usufruire del 55%.

 Dal 1 luglio 2013, per le pompe di calore, resteranno come uniche opzioni la detrazione del 50% (in tal caso, bisogna possedere un titolo edilizio abitativo), oppure la nuova forma di incentivo statale denominato “Conto termico“.

DOCUMENTAZIONE PER IL 65%

A differenza della detrazione fiscale del 50%, per ottenere la quale non bisogna fare alcun tipo di comunicazione, nel caso della detrazione del 65% per sostituzione caldaia, è necessario trasmettere all’ENEA il cosiddetto “Allegato E” (entro 90 giorni dalla fine dei lavori); si tratta di una scheda descrittiva relativa all’intervento effettuato – nel caso della caldaia va barrato il comma 347 e compilata la parte “Climatizzazione invernale” (l’”Allegato E” è scaricabile all’interno del portale, dopo la registrazione). La trasmissione deve avvenire esclusivamente via telematica, a seguito di autenticazione, tramite l’apposito sito webfinanziaria 2013“.

Riguardo, infine, alla causale del bonifico per la detrazione IRPEF del 65% per sostituzione caldaia, si indicherà: “Intervento di risparmio energetico – detrazione 65% ai sensi dell’art. 1, comma 347 Legge 296/2006.

In sintesi:

Tipo intervento

Ammontare della detrazione

Sostituzione della vecchia caldaia con una di tipo tradizionale   (ma anche a condensazione o a biomassa o pompa di calore)La detrazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013

50%

in 10 anni

Sostituzione della vecchia caldaia con una a condensazione o a   biomassa  (legge n° 296/2006)Termine di scadenza: 31 dicembre 2013 per i privati e 30 giugno 2014 per i   condomini

65%

in 10 anni

IVA agevolata caldaie

Chi installa una nuova caldaia in un immobile residenziale può inoltre beneficiare dell’agevolazione IVA sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. In pratica verrà applicata l’IVA agevolata al 10%.

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Per maggiori informazioni consultare la Guida_ristrutturazioni_ottobre.2013[1]  e la Guida+risparmio.energetico.agg.sett.2013[1]

 

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