nuovi libretti di impianto per la climatizzazione

 

DAL 1° GIUGNO 2014 CAMBIA LA NORMATIVA SUGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE  

 DPR 74/2013 E D.M. 10 febbraio 2014

i nuovi libretti

Aggiornamento delle disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici

cosa cambia per l’utente

Il vecchio libretto della caldaia viene sostituito dal LIBRETTO DI IMPIANTO che, oltre a riportare i dati relativi della caldaia, riporta quelli relativi ai climatizzatori e ad altri impianti e componenti di impianto presenti nell’abitazione o ufficio o azienda (vengono inclusi tutti gli impianti  con potenza maggiore di 5 kW).

Così la nuova normativa include tipologie di impianti precedentemente escluse, come gli apparecchi a biomassa installati in modo fisso e gli impianti per la climatizzazione estiva di potenza superiore a 12 kW.

I vecchi documenti (Libretto della caldaia o Libretto di Centrale) dovranno essere conservati insieme al nuovo LIBRETTO DI IMPIANTO.

Il libretto viene compilato per la prima volta dall’installatore, ma se l’impianto è già esistente  spetta al Responsabile dell’impianto procurarsi il libretto e compilarlo.

Al momento in cui il manutentore verrà ad eseguire una qualsiasi operazione il libretto gli dovrà essere consegnato per l’aggiornamento.

 chi deve compilare cosa:

A cura  del Responsabile che la firma Scheda 1
Installatore Schede 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Responsabile (con firma 3° Responsabile) Scheda 3
Manutentore Schede 11, 12
Ispettore Scheda 13
Responsabile o eventuale 3° Responsabile Scheda 14

 Sanzioni per inadempienze

I controlli verranno sempre eseguiti dall’Ente controllore (PubliES, Publicontrolli, Agenzia Fiorentina per l’Energia, etc.) e le inadempienze rispetto agl’obblighi di legge potranno essere sanzionati secondo il D. Lgs. 192/2005 o da altre disposizioni della Regione.

Tali sanzioni possono andare da un minimo di 500 ad un massimo di 3.000 € a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio e terzo responsabile.

Anche il manutentore o l’installatore potrà essere sottoposto a sanzione da 1.000 a 6.000 € per inadempienze rispetto alla compilazione e rilascio della documentazione di legge.