Normative

Archive for the ‘Normative’ Category

da L’Esperto risponde  de Il Sole 24 ore n. 57

quesito n. 3223

Nell’appartamento di mia proprietà, ove risiedo, si è guastato lo scaldabagno a gas di tipo istantaneo, (….omiss). Posso sostituirlo con un nuovo scaldabagno godendo delle agevolazioni fiscali del 50 oppure del 65 per cento? Quali caratteristiche deve rispettare il nuovo apparecchio per beneficiarne?

C.S. – Torino

La risposta al primo quesito è affermativa. con riferimento alla detrazione Irpef/Ires per gli interventi di efficienza energetica, il DL 63/2013, convertito in legge 90/2013, all’articolo 14, ha prorogato e potenziato, dal 55 al 65%, la detrazione stessa, con effetto dal 6 giugno al 31/12/2013.

Al riguardo, la circolare 29/E/2013, conferma l’applicabilità della detrazione Irpef/Ires anche alle spese, sostenute dal 06/06/2013, per l’acquisto di pompe di calore e scaldacqua.

Sul punto, si ricorda che – nel testo originario del DL 63/2013, entrato in vigore il 06/06/2013 – l’articolo 14 prevedeva la proroga della detrazione Irpef/Ires per la riqualificazione energetica, nella misura del 65% per le spese sostenute dal 06/06/2013 al 31/12/2013, con esclusione degli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia, sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Successivamente, nella formulazione definitiva della legge di conversione 90/2013, tale esclusione è venuta meno, cosicché l’agevolazione fiscale si applica, laddove ne ricorrano i presupposti, anche a tali tipi di intervento. In merito, la circolare 29/E/2013 chiarisce che tale modifica ha effetto retroattivo, dovendo esplicare la sua efficacia partire dal 06/06/2013, data di entrata in vigore del DL 63/2013, e non dal 04/08/2013, data di entrata in vigore della legge di conversione.

I requisiti energetici degli scaldacqua non sono dettati dalla legge: l’importante è che siano in linea con la normativa attuale e comportino un miglioramento dell’efficienza energetica rispetto al vecchio impianto.

In alternativa è possibile fruire, come intervento di risparmio energetico, anche della detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986 e articolo 16 del DL 63/2013, convertito in legge 90/2013, guida al 50% su www.agenziaentrate.it).

In tema di detrazioni del 50%, su ristrutturazione e arredi, e del 65%, su interventi di risparmio energetico, si annuncia una proroga.  Le novità sono previste nel disegno di legge di stabilità esaminato martedì 15/10/2013, e ancora in attesa di approvazione da parte del Parlamento.

 

24 h

 

da Il Sole 24Ore

vedi anche Guida+risparmio.energetico.agg.sett.2013[1]

 

 

Detrazioni Fiscali per la sostituzione della caldaia fino al 31 dicembre

DETRAZIONE DEL 50%

Fra gli interventi ammessi alla detrazione del 50% (elencati nella Guida alle ristrutturazioni edilizie dell’Agenzia delle Entrate – aggiornata a ottobre 2013), vi è il caso della sostituzione della vecchia caldaia con una nuova tradizionale (ma anche con una a condensazione o a biomassa, o pompa di calore). Per ottenere lo sgravio è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:

■ causale del versamento “spese per ristrutturazione edilizia 50% ai sensi art. 16-bis TUIR (D.P.R. n. 917/86) e D.L. n. 83/2012 convertito dalla Legge n. 134/2012″.
■ codice fiscale del soggetto che paga
■ codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Il contribuente deve conservare:

■ la ricevuta del bonifico,
■ le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate. ( documenti intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero infatti essere richiesti dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi
■ non è necessario produrre alcuna dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa ai lavori di sostituzione della caldaia, poiché fa fede la “dichiarazione di conformità” rilasciata dall’installatore.

DETRAZIONE DEL 65%

Dal 6 giugno 2013, per le caldaie a condensazione (con termoregolazione del calore) o a biomassa, l’agevolazione fiscale è del 65% (non più del 55%), con scadenza 31 dicembre 2013, per i privati (singole unità immobiliari) e 30 giugno 2014, per i condomini.

Si ricorda, a tale proposito, che per rientrare nell’aliquota IRPEF del 65% vale il principio di cassa, ovvero fa fede la data del bonifico, non della fattura. Quindi, i pagamenti effettuati a partire dal 6 giugno 2013 permetteranno di rientrare nella detrazione del 65%.

Nel caso delle pompe di calore, queste ultime sono state escluse dalla detrazione del 65%. Fino al 30 giugno 2013 potranno tuttavia continuare a usufruire del 55%.

 Dal 1 luglio 2013, per le pompe di calore, resteranno come uniche opzioni la detrazione del 50% (in tal caso, bisogna possedere un titolo edilizio abitativo), oppure la nuova forma di incentivo statale denominato “Conto termico“.

DOCUMENTAZIONE PER IL 65%

A differenza della detrazione fiscale del 50%, per ottenere la quale non bisogna fare alcun tipo di comunicazione, nel caso della detrazione del 65% per sostituzione caldaia, è necessario trasmettere all’ENEA il cosiddetto “Allegato E” (entro 90 giorni dalla fine dei lavori); si tratta di una scheda descrittiva relativa all’intervento effettuato – nel caso della caldaia va barrato il comma 347 e compilata la parte “Climatizzazione invernale” (l’”Allegato E” è scaricabile all’interno del portale, dopo la registrazione). La trasmissione deve avvenire esclusivamente via telematica, a seguito di autenticazione, tramite l’apposito sito webfinanziaria 2013“.

Riguardo, infine, alla causale del bonifico per la detrazione IRPEF del 65% per sostituzione caldaia, si indicherà: “Intervento di risparmio energetico – detrazione 65% ai sensi dell’art. 1, comma 347 Legge 296/2006.

In sintesi:

Tipo intervento

Ammontare della detrazione

Sostituzione della vecchia caldaia con una di tipo tradizionale   (ma anche a condensazione o a biomassa o pompa di calore)La detrazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013

50%

in 10 anni

Sostituzione della vecchia caldaia con una a condensazione o a   biomassa  (legge n° 296/2006)Termine di scadenza: 31 dicembre 2013 per i privati e 30 giugno 2014 per i   condomini

65%

in 10 anni

IVA agevolata caldaie

Chi installa una nuova caldaia in un immobile residenziale può inoltre beneficiare dell’agevolazione IVA sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. In pratica verrà applicata l’IVA agevolata al 10%.

tecnica-gas

 

Per maggiori informazioni consultare la Guida_ristrutturazioni_ottobre.2013[1]  e la Guida+risparmio.energetico.agg.sett.2013[1]

 

LA MANUTENZIONE DELLA CALDAIA E LA SUA CERTIFICAZIONE SONO UN OBBLIGO DI LEGGE.
Per certificare la manutenzione della caldaia è necessario comunicare al proprio Comune (se conta più di 40.000 abitanti) o alla Provincia di appartenenza l’avvenuta esecuzione della manutenzione ed il pagamento del contributo dovuto per le ispezioni degli impianti termici.
Se possiedi un impianto autonomo con potenza inferiore a 35 kW, la ditta manutentrice ha l’obbligo di registrare i dati della manutenzione al Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT).
Questa operazione, seguita dalla consegna della documentazione (cartacea e/o elettronica) al Comune o alla Provincia, costituisce l’avvenuta certificazione.
La TecnicaGas ha sottoscritto l’accordo con PubliEs e Agenzia Fiorentina per l’Energia per la trasmissione diretta del rapporto di controllo: ciò significa che sarà il nostro Centro Assistenza a trasmettere all’ente l’allegato G o F, rilasciando al cliente una apposita ricevuta con la quale lo esonera da qualsiasi responsabilità circa la mancata consegna o ricezione del documento.Sia PubliEs sia l’Agenzia Fiorentina per l’Energia provvederà ad eseguire nel biennio successivo alla campagna di autocertificazione le verifiche a campione sul 10% annuo degli impianti autocertificati, e ad ispezionare tutti gli impianti per i quali non è giunta l’autocertificazione (o essa evidenzi delle difformità).
12