sostituire caldaia e condizionatore: quale aliquota per la detrazione

da L’Esperto Risponde de Il Sole 24Ore n. 63

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Quesito n. 3761

Mi pareva che, nel caso di sostituzione contemporanea di caldaia e condizionatore, fosse possibile per entrambi accedere al 65% (se la caldaia a condensazione e condizionatore con inverter), mentre la risposta dell’Agenzia delle Entrate a un quesito inviato via mail dice che: “la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia rientrano nelle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica e sono agevolabili con l’aliquota del 65% se sostenuti entro dicembre 2013. L’installazione di condizionatori che vanno ad integrare un impianto di riscaldamento esistente accedono invece alla detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie (art. 16-bis Dpr 917/1986). il condizionatore deve essere a inverter. Non è richiesta altra caratteristica”. Chi ha ragione?

 

Effettivamente, sul punto occorre far chiarezza. Nessun problema per l’applicazione del 50% per il condizionatore a integrazione dell’impianto di riscaldamento. L’installazione di uno nuovo o la sostituzione del condizionatore vecchio con uno a pompa di calore inverter (e non solo per il raffreddamento) fruisce della detrazione del 50% (art. 16 bis Tuir 917/86 e art. 16 DL 63/2013, convertito in legge 90/2013) per le ristrutturazioni edilizie, relativamente alle opere finalizzate al risparmio energetico.

Il 50% infatti, si rende applicabile anche agli interventi di risparmio energetico, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia e anche in assenza di opere edilizie.

Viceversa, se il condizionatore è senza pompa di calore, la detrazione non si applica (vedi guida al 36%-50% su www.agenziaentrate.it).

Per fruire del 50% è sufficiente pagare le fatture con bonifico bancario o postale.

Viceversa, per fruire della detrazione del 65% (articolo 14 del DL 63/2013 convertito in Legge 90/2013) è necessario che il condizionatore sostituisca integralmente o parzialmente l’impianto di riscaldamento preesistente e non sia ad integrazione dello stesso (vedi guida al 55% su www.agenziaentrate.it).

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